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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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a) è costituito ai sensi del diritto dello Stato membro, della Svizzera o di un'altra

Giurisdizione Partecipante;

b) la sua sede di direzione (compresa l'effettiva direzione) è situata nello Stato membro, in

Svizzera o in un'altra Giurisdizione Partecipante; oppure

c) è soggetto a vigilanza finanziaria nello Stato membro, in Svizzera o in un'altra

Giurisdizione Partecipante.

Se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) è residente in due o più giurisdizioni Partecipanti (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra Giurisdizione Partecipante), essa sarà soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale della

Giurisdizione Partecipante in cui gestisce il Conto Finanziario o i Conti Finanziari.

4. Conto intrattenuto

In generale, il conto si considera intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria:

a) nel caso di un Conto di Custodia, presso l'Istituzione Finanziaria che detiene la custodia

delle attività sul conto (compresa un'Istituzione Finanziaria che detiene attività per conto (in street name) del Titolare del Conto presso tale istituzione);

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