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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
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ARTICOLO 2
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente protocollo di modifica richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto
completamento di tali procedure. Il protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del gennaio successivo alla notifica finale.
2. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni previsto dal presente protocollo di modifica è applicabile alle richieste presentate a partire dal giorno della sua entrata in vigore, per le informazioni relative agli esercizi che iniziano il 1° gennaio dell'anno dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica, o successivamente a questa data. L'articolo 10 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica continua ad applicarsi a meno che non si applichi l'articolo 5 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica.
3. L'entrata in vigore del presente protocollo di modifica lascia impregiudicati i crediti delle singole Persone Fisiche conformemente all'articolo 9 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica.
4. La Svizzera stabilisce un bilancio finale entro il termine del periodo di applicazione del presente accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica, effettua un pagamento a saldo agli Stati membri e comunica le informazioni ricevute dagli agenti pagatori stabiliti in Svizzera conformemente all'articolo 2 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica per quanto riguarda l'ultimo anno di applicazione del presente accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica o, se pertinente, qualsiasi anno precedente.
AMP/CH/EU/it 96