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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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iii) una descrizione delle informazioni richieste, compresa la loro natura e la forma in cui lo Stato

richiedente vorrebbe ricevere le informazioni dallo Stato interpellato;

iv) fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;

v) se noti, nome e indirizzo di qualsiasi persona ritenuta in possesso delle informazioni richieste.

3. Rimane inteso che il riferimento alla norma di "prevedibile pertinenza" è predisposto per lo scambio di informazioni di cui all’articolo 5 del presente accordo nella misura più ampia possibile e, nel contempo, per chiarire che gli Stati membri e la Svizzera non possono procedere a richieste generiche di informazioni o richiedere informazioni che probabilmente non sono pertinenti alle questioni fiscali di un contribuente. Sebbene il paragrafo 2 contenga obblighi procedurali

importanti, destinati a evitare le richieste generiche di informazioni, le clausole da i) a v) del paragrafo 2 non vanno interpretate nel senso di frustrare l'efficace scambio di informazioni. La norma di "prevedibile pertinenza" può essere rispettata sia nel caso di un solo contribuente

(identificato mediante il nome o in altro modo) che nel caso di più contribuenti (identificati mediante il nome o in altro modo).

4. Rimane inteso che il presente accordo non comprende lo scambio di informazioni su base spontanea.

5. Rimane inteso che, nel caso di uno scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo, continuano ad applicarsi le norme di procedura amministrativa relative ai diritti dei contribuenti in vigore per lo Stato richiesto (uno Stato membro o la Svizzera). Rimane inoltre inteso che queste disposizioni mirano a garantire al contribuente una procedura equa e non a impedire o a ritardare indebitamente lo scambio di informazioni."

AMP/CH/EU/it 98