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Consultazione 2015/63: Ordinanza concernente la legge sulla formazione continua · 3 pagine
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Indagine conoscitiva concernente l’ordinanza sulla formazione continua
3 Allegato: Avamprogetto di ordinanza
Ordinanza sulla formazione continua (OFCo)
del... [01.07.2015]
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 12 capoverso 3, 16 capoverso 2 e 20 della Legge del 20 giugno 20144 sulla formazione continua (LFCo),
ordina:
Sezione 1: Aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua (art. 12 cpv. 3 LFCo)
Art. 1 Organizzazioni della formazione continua
1Le organizzazioni della formazione continua che possono essere sostenute dalla Confederazione con gli aiuti finanziari di cui all’articolo 12 LFCo devono soddisfare, oltre ai requisiti stabiliti all’articolo 12 capoverso 2 LFCo, le seguenti condizioni:
a) occuparsi prevalentemente di questioni riguardanti la formazione continua;
b) fornire prestazioni di livello sovraordinato a beneficio della formazione continua.
2Un’organizzazione della formazione continua è attiva a livello nazionale se è attiva in Svizzera tedesca, francese e italiana e se le attività che svolge esplicano effetti interregionali, segnatamente in più regioni linguistiche.
Art. 2 Prestazioni sostenute
1Possono essere sostenute con aiuti finanziari le seguenti prestazioni:
a. informazioni al pubblico su temi della formazione continua, in particolare misure di sensibilizzazione all’apprendimento permanente;
b. prestazioni di coordinamento volte a rafforzare il sistema della formazione continua, in particolare all’interno di reti;
c. misure di interesse pubblico preponderante finalizzate a garantire e promuovere la qualità e a sviluppare la formazione continua.
2Il Dipartimento dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) propone al Consiglio federale le priorità tematiche per il Messaggio concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione per il periodo ERI.
Art. 3 Calcolo e durata degli aiuti finanziari
1Gli aiuti finanziari coprono una parte dei costi delle prestazioni di cui all’articolo 2.
2L’entità degli aiuti finanziari dipende dall’interesse della Confederazione per la prestazione, dalle prestazioni proprie ragionevolmente pretendibili dal richiedente e dal credito stanziato.
3Gli aiuti finanziari sono versati per la durata di un periodo ERI.
Art. 4 Domanda
1La domanda di aiuti finanziari deve almeno comprendere:
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