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Consultazione 2015/63: Ordinanza concernente la legge sulla formazione continua · 3 pagine
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Indagine conoscitiva concernente l’ordinanza sulla formazione continua
3I programmi cantonali per la promozione delle competenze di base degli adulti devono essere armonizzati con le misure adottate in virtù di altre leggi speciali e, in particolare, con i programmi cantonali di integrazione secondo l’articolo 55 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 20055 sugli stranieri.
4Nell’ambito dei loro programmi, i Cantoni decidono in merito alla ripartizione dei contributi finanziari.
Art. 10 Accordi di programma
1I programmi cantonali costituiscono la base degli accordi di programma (art. 11 cpv. 1). Questi ultimi comprendono in particolare gli obiettivi strategici di programma, i contributi della Confederazione e gli indicatori per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi.
2Un accordo di programma dura quattro anni, salvo che per il coordinamento con altri programmi cantonali non sia più indicata una durata diversa.
Art. 11 Aiuti finanziari ai Cantoni
1La SEFRI concede gli aiuti finanziari, di regola, secondo gli accordi di programma di cui all’articolo 20a LSu6.
2Per motivi di efficienza, gli aiuti finanziari possono essere concessi anche in base a convenzioni sulle prestazioni o mediante decisioni formali.
Art. 12 Ripartizione dei contributi
1Il DEFR stabilisce insieme ai Cantoni la chiave di ripartizione dei contributi ai programmi cantonali.
2Può delegare questa competenza alla SEFRI.
Art. 13 Entità degli aiuti finanziari
Gli aiuti finanziari della Confederazione corrispondono al massimo alle spese sostenute dai Cantoni per i programmi cantonali.
Art. 14 Resoconto e controllo
1Una volta all’anno i Cantoni presentano alla SEFRI un resoconto sull’impiego degli aiuti finanziari.
2Il resoconto informa sullo stato di raggiungimento degli obiettivi dei programmi cantonali in base agli indicatori prestabiliti o alle prestazioni fornite.
Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 15
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
5 RS 142.20
6 RS 616.1
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