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Consultazione 2015/63: Ordinanza concernente la legge sulla formazione continua · 3 pagine

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Indagine conoscitiva concernente l’ordinanza sulla formazione continua

a. informazioni sul richiedente:

1. comprova dell’adempimento dei criteri di cui all’articolo 12 capoverso 2 LFCo e dell’articolo 1 della presente ordinanza;

2. rapporto annuale e conto annuale approvato;

b. informazioni sulla prestazione per la quale è richiesto un aiuto finanziario:

1. descrizione dettagliata della prestazione, basata su misure e obiettivi chiari, realistici e misurabili e indicazione del budget necessario;

2. comprova della necessità.

2La documentazione relativa alla domanda deve essere presentata alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) entro il 30 aprile dell’ultimo anno di un periodo ERI. La richiesta concernere il periodo ERI successivo.

3La SEFRI mette a disposizione i moduli da utilizzare per la presentazione della domanda.

4Se la SEFRI constata che diverse domande concernono prestazioni identiche o analoghe, essa le rinvia ai richiedenti invitandoli a coordinare tali prestazioni.

Art. 5 Decisione, condizioni e modalità di pagamento

1La SEFRI decide in merito alla concessione di un aiuto finanziario, alle condizioni, alla sua durata ed entità e alle modalità di pagamento.

2Gli aiuti finanziari sono concessi in base a convenzioni sulle prestazioni.

Art. 6 Resoconto

1I beneficiari degli aiuti finanziari presentano alla SEFRI entro il 30 aprile di ogni anno un resoconto comprendente i seguenti documenti:

a. rapporto annuale e conto annuale approvato;

b. rapporto sul raggiungimento di obiettivi e tappe intermedie prestabilite;

c. conteggio delle prestazioni.

2La SEFRI mette a disposizione i moduli da utilizzare per il resoconto.

Art. 7 Obbligo di comunicazione

1I beneficiari degli aiuti finanziari informano tempestivamente la SEFRI su ogni eventuale modifica sostanziale nonché sull’eventuale rischio di non raggiungere gli obiettivi prestabiliti.

2Le eventuali proposte su come raggiungere gli obiettivi prestabiliti in altro modo devono essere sottoposte alla SEFRI per approvazione.

Sezione 2: Aiuti finanziari per l’acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti (art. 16 cpv. 2 LFCo)

Art. 8 Obiettivi strategici

1Con il coinvolgimento delle organizzazioni del mondo del lavoro la SEFRI e i Cantoni stabiliscono gli obiettivi strategici concernenti l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti. La SEFRI provvede al coordinamento con gli altri servizi federali interessati.

2Gli obiettivi strategici vengono verificati ogni quattro anni.

Art. 9 Programmi cantonali

1Gli obiettivi strategici prestabiliti vengono attuati mediante programmi di singoli o più Cantoni.

2I programmi cantonali vengono elaborati da organismi designati dai Cantoni. Questi organismi sono anche responsabili del coordinamento con altri Cantoni e con la Confederazione.

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