Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/66: Revisione parziale dell'ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA · 4 pagine

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Gli artt. 23–26 OS disciplinano il margine di solvibilità richiesto per le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione sulla vita. Tali disposizioni vengono abrogate nel quadro della revisione dell’OS. L’art. 5b P-OS-FINMA tiene conto di tale modifica nella misura in cui, per le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione sulla vita, nel calcolo della cauzione vengono impiegati unicamente gli importi minimi di cui alle lettere a e b. Per le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione contro i danni è invece determinante un importo del 10 per cento del margine di solvibilità richiesto in conformità all’art. 27 segg. OS, tuttavia almeno gli importi minimi di cui all’art. 5b cpv. 3 lett. a–d P-OS-FINMA. Tale distinzione concernente l’assicurazione sulla vita e contro i danni risulta palese in ragione del tenore dell’art. 5b P-OS-FINMA.

Nel quadro della revisione dell’OS, l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni ha fatto presente la necessità di precisare che, per quanto riguarda il margine di solvibilità richiesto, si tratta di quello relativo all’attività in Svizzera. Mediante la revisione OS si tiene debitamente conto di tale richiesta. Tuttavia, ciò non sfocia in una modifica materiale in quanto, in ragione della disposizione di cui all’art. 15 cpv. 1 lett. e LSA, è già garantito il fatto che può trattarsi unicamente del margine di solvibilità per un’attività in Svizzera.

Inoltre, la BNS non è più designata come luogo di custodia della cauzione. Alla FINMA viene conferita la competenza di designare altri luoghi di deposito, in quanto la BNS non è più disponibile in misura illimitata per tale operazione.

2.2 Articolazione minima del conto annuale

È prevista l’introduzione nell’art. 5a e nell’allegato le prescrizioni sull’articolazione minima divergenti dal CO che tengono conto delle peculiarità dell’attività assicurativa e che promuovono una rappresentazione trasparente dell’attività operativa e della condizione economica delle imprese di assicurazione. Le modalità della regolamentazione sono in linea con quelle della normativa in ambito bancario (cfr. art. 28 e allegato I dell’Ordinanza sulle banche (OBCR; RS 952.02), in vigore dal 1° gennaio 2015). Laddove l’OS non consenta di divergere dalle disposizioni del CO, si applicano le disposizioni di quest’ultimo.

L’articolazione minima del nuovo diritto contabile si basa sull’orizzonte temporale (scadenze). Per l’economia assicurativa, il cui scopo principale è la compensazione del rischio nel corso del tempo, l’orizzonte temporale assume tuttavia, relativamente all’articolazione minima, un’importanza secondaria. Al contrario, le correlazioni fra gli impegni assunti sul versante dei passivi devono poter essere valutate con i fondi disponibili a tale scopo (investimenti di capitale). Le due posizioni principali nel bilancio sono pertanto gli investimenti di capitale sul versante degli attivi e le riserve tecniche sul versante dei passivi. Si rinuncia a operare una distinzione tra attivo circolante e attivo fisso sul versante degli attivi e capitale di terzi a breve termine e a lungo termine sul versante dei passivi.

Ai fini di una migliore comparabilità e trasparenza del conto annuale è necessaria un’articolazione minima standardizzata sia del bilancio che del conto economico, motivo per cui le posizioni significative di cui all’allegato dell’OS-FINMA vengono riportate in maniera vincolante. Ciò riguarda segnatamente la ripartizione degli investimenti di capitale di cui al punto 1.1 in sette sottocategorie (1.1.1– 1.1.7). Per tali sottocategorie è inoltre necessaria una ripartizione delle poste relative ai ricavi (cfr.