Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/66: Revisione parziale dell'ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA · 4 pagine
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allegato lettera C, let. g e h). Nelle poste del conto economico vengono scelti concetti divergenti dalle pertinenti disposizioni del CO che meglio rappresentano l’attività assicurativa.
Mediante la disposizione di cui all’art. 6a viene garantito un chiaro disciplinamento della prima applicazione dell’articolazione minima. La nuova applicazione minima trova già applicazione per la chiusura del 2015. La prima applicazione di tali prescrizioni va di pari passo con la prima applicazione delle nuove prescrizioni sulla presentazione dei conti ai sensi del CO ed è stata verificata con le imprese di assicurazione. Per la rappresentazione dei dati relativi agli anni precedenti devono essere applicate le medesime disposizioni delle disposizioni transitorie del nuovo diritto contabile, vale a dire che durante la prima applicazione non devono essere riportati i dati relativi agli anni precedenti.
Le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione diretta e la riassicurazione attiva devono incorporare le corrispondenti poste del conto economico attuariale direttamente nel conto economico oppure nell’allegato. In questo modo si può rinunciare a una più estesa strutturazione articolata nel conto economico.
Per quanto riguarda le succursali, l’articolazione minima è parimenti applicabile. Nella strutturazione occorre tenere conto delle peculiarità delle succursali (poste di capitale proprio mancanti).
In conformità con il nuovo diritto contabile, anche l’art. 5 OS-FINMA deve essere adeguato. Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 LSA, l’assegnazione avviene alla riserva legale da utili. Questa dicitura è stata inserita nella disposizione alla luce del nuovo diritto contabile (in conformità al CO) entrato in vigore il 1° gennaio 2013. Pertanto, in ragione dell’adeguamento dell’art. 26 cpv. 1 LSA in correlazione al nuovo diritto contabile entrato in vigore il 1° gennaio 2013, nell’art. 5 OS-FINMA il concetto di «riserva legali» deve essere sostituito con il nuovo termine «riserva legale da utili».