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Consultazione 2015/66: Revisione parziale dell'ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA · 7 pagine
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Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA)
Modifica del ... 2015
L’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
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I
L’ordinanza FINMA del 9 novembre 20051 sulla sorveglianza delle assicurazioni è modificata come segue:
Art. 5 Assegnazione alle riserve legali da utili
Finché il fondo di riserva abbia raggiunto il 50 per cento del capitale statutario o lo abbia nuovamente raggiunto, le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione sulla vita devono assegnare alle riserve legali da utili almeno il 10 per cento e le altre imprese di assicurazione almeno il 20 per cento dell’utile annuo.
Inserire prima del titolo della sezione 4
Art. 5a Articolazione minima del conto annuale
1In deroga agli articoli 959a capoversi 1 e 2, 959b capoversi 2 e 3 e 959c capoversi 1 e 2 del Codice delle obbligazioni2 (CO), il conto annuale deve essere articolato almeno nelle poste in conformità all’allegato e strutturato nell’ordine ivi indicato.
2I dati relativi all’esercizio precedente al periodo corrispondente devono essere riportati nel bilancio e nel conto economico.
3Le imprese di assicurazione che esercitano sia l’assicurazione diretta che la riassicurazione attiva riportano le poste attuariali nel conto economico o nell’allegato separatamente.
Titolo della sezione prima dell’art. 5b
Sezione 3a: Prescrizioni complementari per le imprese di assicurazioni estere
1 RS 961.011.11
2 RS 220 2015-...