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Consultazione 2015/67: Deroghe al divieto di guida sotto l'effetto dell'alcol Autorizzazione di gare su circuito con veicoli elettrici Aumento del limite di potenza massima per la patente «A limitata» (cat. UE A2) · 2 pagine

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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 2a cpv. 1 lett. c, 1bise 2

1È vietato guidare sotto l'influsso dell'alcol:

c. autocarri, trattori a sella pesanti e trattori con un peso totale superiore a 3,5 tonnellate;

1bisIl divieto di cui al capoverso 1 lettera c non si applica ai veicoli:

a. guidati da personale fuori servizio nel quadro di operazioni di soccorso dei servizi antincendio, della polizia, del servizio doganale, delle unità di protezione contro le catastrofi e del servizio sanitario;

b. la cui velocità massima per la loro costruzione non superi i 45 km/h;

c. equiparati agli autoveicoli di lavoro secondo l’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

2Una persona si considera sotto l’influsso dell’alcol se presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol tale da determinare una simile concentrazione nel sangue.

Art. 94 cpv. 3

3L’autorità cantonale può, tuttavia, permettere le gare di velocità con motoveicoli su prato, le gare di abilità su terreno accidentato, le gare di velocità con veicoli speciali

RU 2015 …

1 RS 741.11

2 RS 741.41