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Consultazione 2015/67: Deroghe al divieto di guida sotto l'effetto dell'alcol Autorizzazione di gare su circuito con veicoli elettrici Aumento del limite di potenza massima per la patente «A limitata» (cat. UE A2) · 2 pagine
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Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
Negli articoli 3a capoverso 5, 6 capoverso 2, 45 capoverso 2, 54 capoverso 2 lettera b, 55 capoverso 2, 76a capoverso 1 nonché nell’allegato 1 lettera C numero 1 e nell’allegato 2 lettera A numero 2 «Ufficio federale delle strade» è sostituito con «USTRA».
Art. 3a cpv. 4 frase introduttiva
4Le autorità di ammissione notificano all’Ufficio federale delle strade (USTRA) secondo le disposizioni dell’allegato 1:
Art. 58 Calcolo dei contributi
1L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia finanziano i compiti loro conferiti dalla legge attraverso i contributi dei detentori di veicoli a motore.
2L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia calcolano i contributi secondo le regole riconosciute di tecnica attuariale delle assicurazioni. Essi sottopongono i contributi e lo schema di calcolo all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per approvazione.
Art. 59 Obblighi delle compagnie assicurative
1Le compagnie assicurative comunicano agli assicurati l’importo dei contributi.
2Le compagnie assicurative versano i contributi all’Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia nei termini concordati.
3Le compagnie assicurative trasmettono all’Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia le informazioni a loro necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligo di riscossione dei contributi. L’Ufficio nazionale di as-