Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/67: Deroghe al divieto di guida sotto l'effetto dell'alcol Autorizzazione di gare su circuito con veicoli elettrici Aumento del limite di potenza massima per la patente «A limitata» (cat. UE A2) · 5 pagine

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Dipartimento federale dell’ambiente, del traffico,

dei trasporti e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

K163-0758

Commenti alle modifiche proposte

1. Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11)

1.1 Divieto di guida sotto l’effetto dell’alcol (attuazione della mozione 14.3876 Guhl) Articolo 2a

Capoverso 1 lettera c

Il diritto vigente vieta la guida sotto l’effetto dell’alcol «durante il trasporto di merci con autoveicoli pesanti». Nella pratica questa formulazione ha dato luogo a diverse interpretazioni in quanto l’attuale testo non specifica il limite alcolemico da applicare al conducente alla guida di un autocarro senza carico. Ci si chiede pertanto se quest’ultimo non sia (più) soggetto alle prescrizioni applicate al «trasporto di merci» o se il viaggio di ritorno a vuoto debba essere comunque considerato un «trasporto di merci» (come è il caso ad es. per il divieto di circolazione notturna e domenicale nonché le disposizioni OLR). Ma anche potendo distinguere chiaramente, occorrerebbe comunque delimitare con precisione i «trasporti di merci» dai «viaggi a vuoto», impresa quasi impossibile se si pensa, ad esempio, ai pallet vuoti o al materiale per il fissaggio (ad es. le cinghie di fissaggio), per non parlare del materiale di imballaggio restituito.

Sulla base della modifica proposta è facile rispondere dal momento che il futuro divieto di consumare alcol per conducenti di trasporti pesanti varrà fondamentalmente ogni qualvolta si guidi un veicolo a motore pesante autorizzato al trasporto di merci. Rientrano in questa categoria gli autocarri, i trattori a sella e i trattori che abbiano un peso totale superiore a 3,5 t. Il divieto avrà validità generale, vale a dire anche quando i veicoli non trasportano merci o circolano senza rimorchio o semirimorchio. Questa disposizione si giustifica non solo per problemi di delimitazione, ma anche per il notevole peso operativo dei veicoli pesanti, scarichi al pari di quelli carichi, e la velocità con cui viaggiano, che pùò raggiungere gli 80 km/h, per cui in realtà il potenziale rischio risultante dalla massa moltiplicata per la velocità non è inferiore a quello dei mezzi pesanti carichi.

Capoverso 2

Lettera a

In base al diritto vigente, gli spostamenti dei vigili del fuoco alla guida di veicoli pesanti (ad es. autopompe pesanti) con merci (ad es. schiuma estinguente) presenti a bordo rientrano nella categoria dei «trasporti di merci con autoveicoli pesanti» e sono pertanto soggetti al divieto di guida sotto l’effetto dell’alcol.

Secondo la mozione Guhl, nella pratica questa regolamentazione si è dimostrata troppo restrittiva, in quanto per interventi imprevisti di maggiore entità dei vigili del fuoco, ma anche di altre unità di soccorso (ad es. sanitario, polizia), si deve spesso fare ricorso a persone fuori servizio, le quali, non essendo obbligate a tenersi pronte, potrebbero presentare al momento dell’intervento un tasso alcolemico dello 0,10 per mille1 o superiore. Una soluzione potrebbe essere quella di prevedere un servizio di

1 In questo progetto si fa sempre riferimento al tasso alcolemico vigente. Dall’entrata in vigore dell’accertamento etilometrico probatorio varranno, oltre ai valori limite dell’alcolemia, quelli della concentrazione di alcol nell’aria espirata (0,05 mg/l).