Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 7 pagine

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Note esplicative

Preambolo

I rappresentanti sottolineano che la Banca è istituita quale istituto finanziario multilaterale con lo scopo di promuovere una crescita sostenibile e stabile in Asia.

Articolo 1 paragrafo 2

I rappresentanti osservano che l’attuale elenco delle regioni geografiche e della loro

composizione relativo ad Asia e Oceania, tenuto dalle Nazioni Unite per fini statistici,

costituisce la base della loro interpretazione dei termini «Asia» e «regione». L’elenco è consultabile all’indirizzo http://unstats.un. org/unsd/methods/m49/m49regin.htm.

I rappresentanti osservano inoltre che le decisioni future riguardanti la classificazione

regionale, se necessarie, saranno prese dal Consiglio dei Governatori conformemente

all’articolo 1 paragrafo 2 e che le decisioni in merito all’ammissione di nuovi membri saranno prese dal Consiglio dei Governatori conformemente all’articolo 3 paragrafo 2.

Articolo 5 paragrafi 2 e 3

Pur riconoscendo che in futuro il Consiglio dei Governatori potrebbe dovere esercitare un certo grado di flessibilità riducendo la quota di partecipazione regionale di cui all’articolo 5

paragrafi 2 e 3 al di sotto del 75 per cento, i rappresentanti convengono che una partecipazione regionale minima del 70 per cento sarà importante per preservare il carattere regionale della Banca. I rappresentanti osservano che nell’allegato A sono indicate quote non assegnate sia per i membri regionali (Parte A) sia per quelli non regionali (Parte B), in previsione dell’adesione di nuovi membri in entrambe le categorie.

Articolo 5 paragrafo 4

I rappresentanti osservano che il parametro fondamentale per l’attribuzione del capitale sociale ai membri, sia per il gruppo regionale sia per quello non regionale, sarà la quota relativa dell’economia globale detenuta dai membri. La quota dell’economia globale detenuta dai membri sarà misurata in funzione del loro prodotto interno lordo (PIL); la quota del PIL sarà indicativa soltanto per i membri non regionali.