Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 7 pagine

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I rappresentanti osservano inoltre che le revisioni del capitale sociale da parte del Consiglio dei Governatori non devono necessariamente risultare in un aumento di capitale e che ogni aumento richiederà l’approvazione del Consiglio dei Governatori conformemente all’articolo 4 paragrafo 3.

Articolo 6 paragrafo 5

I rappresentanti convengono che sono considerati Paesi meno sviluppati ai fini del presente paragrafo i membri idonei a ottenere crediti dall’Associazione Internazionale di Sviluppo (ma non dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo).

Articolo 11 paragrafo 1

I rappresentanti osservano che il preambolo, nonché le funzioni e gli scopi della Banca di cui agli articoli 1 e 2 si concentrano sullo sviluppo economico nella regione dell’Asia. Nella misura consentita dalle sue politiche operative, in base all’articolo 11 paragrafo 1 la Banca potrà stanziare finanziamenti a beneficiari esterni alla regione, in conformità con il suo scopo e le sue funzioni.

Articolo 13 numero 4

I rappresentanti sottolineano che le politiche operative e finanziarie della Banca, menzionate all’articolo 13 numero 4, saranno soggette all’approvazione del Consiglio di amministrazione conformemente all’articolo 26 e che dovranno fondarsi sulle buone prassi internazionali. Le politiche operative e finanziarie includeranno, tra l’altro, il quadro ambientale e sociale, la divulgazione delle informazioni, gli acquisti e la sostenibilità del debito. Una politica per le operazioni nei territori contesi stabilirà che, per i finanziamenti in tali territori, è necessario il consenso dei membri conformemente all’articolo 13 numero 3 e che la Banca non prende posizione in merito alle rivendicazioni territoriali.

Articolo 15 paragrafo 1

I rappresentanti osservano che l’espressione «altre forme di assistenza analoghe» ha lo scopo di consentire la possibilità di contributi agli investimenti e di misure analoghe comunemente usate da banche multilaterali di sviluppo e da altri istituti per il finanziamento di infrastrutture. In virtù del presente paragrafo è anche possibile fornire sostegno nella preparazione di progetti.