Progetto
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 90Fedlex · Progetto
Allegato 5 (art. 102 cpv. 3)
Standard quantitativi e qualitativi minimi per le garanzie
1. Standard quantitativi minimi
1.1 Se la solvibilità dei titoli di credito è valutata da un’agenzia di rating auto-
rizzata, si possono indicare le stime della volatilità per ogni categoria di titoli.
1.2 Le categorie di titoli devono essere delimitate in considerazione del tipo di
emittente del titolo, del suo rating, della durata residua e della modified duration. Le stime della volatilità devono essere rappresentative rispetto ai titoli effettivamente compresi nella categoria in questione.
1.3 Per gli altri titoli di credito o titoli azionari riconosciuti come garanzia le
riduzioni di valore devono essere calcolate singolarmente per ogni titolo.
1.4 Le volatilità delle garanzie e dei disallineamenti valutari devono essere
stimate separatamente. Le volatilità stimate non possono tener conto delle correlazioni tra esposizioni non garantite, garanzie e tassi di cambio.
1.5 Se le riduzioni di valore sono calcolate per mezzo di stime proprie, devono
essere adempiuti i seguenti requisiti quantitativi:
1.5.1 Nel calcolo della riduzione di valore deve essere applicato un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento.
1.5.2 La durata minima di detenzione è di 10 giorni operativi.
1.5.3 Se la frequenza delle rivalutazioni è superiore a un giorno, la riduzione minima di valore deve essere graduata in funzione del numero di giorni operativi tra due rivalutazioni applicando la formula seguente:
H = HM √[(NR + (TM - 1)) / TM]
dove:
H = riduzione di valore da applicare
HM = riduzione di valore in caso di rivalutazione giornaliera
NR = effettivo numero di giorni operativi tra due rivalutazioni
TM = durata minima di detenzione fissata per l’operazione in questione.
1.5.4 È necessario considerare la scarsa liquidità degli attivi di qualità inferiore. Nei casi in cui la durata di detenzione fissata risulta eccessivamente ridotta rispetto alla liquidità delle garanzie, la durata di detenzione deve essere aumentata. Le banche devono riconoscere i casi in cui dati storici sottovalutano la potenziale volatilità, come ad esempio nel caso di un regime di ancoraggio valutario. In questi casi i dati devono essere sottoposti a uno stress test.