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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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1.5.5 Il periodo campione scelto per il calcolo delle riduzioni di valore deve ammontare ad almeno un anno. Se le singole osservazioni giornaliere sono ponderate in modo diverso, il periodo campione medio ponderato deve ammontare ad almeno un anno (vale a dire che i singoli valori devono risalire, nella media ponderata, almeno a un anno prima).
1.5.6 I dati devono essere aggiornati almeno ogni tre mesi. Se le condizioni di mercato lo richiedono, il loro aggiornamento va eseguito senza indugio.
2 Standard qualitativi minimi
2.1 I dati sulle volatilità stimate e sui periodi di detenzione devono essere utiliz-
zati nel processo giornaliero di gestione dei rischi della banca;
2.2 Le banche devono assicurare che i requisiti richiesti nel presente allegato
vengano trasposti in modo corretto nelle direttive, nelle procedure e nei controlli interni concernenti il sistema di misurazione dei rischi.
2.3 Il sistema di misurazione dei rischi deve essere applicato congiuntamente ai
limiti di credito interni.
2.4 Nell’ambito del processo interno di revisione, il sistema di misurazione dei
rischi deve essere sottoposto periodicamente a una verifica da parte di un organo indipendente. La verifica deve comprendere quantomeno i seguenti aspetti:
2.4.1 l’integrazione della misurazione dei rischi nella gestione quotidiana dei rischi;
2.4.2 la convalida di ogni modifica rilevante operata nella procedura di misurazione dei rischi;
2.4.3 l’esattezza e la completezza dei dati relativi alle posizioni;
2.4.4 l’esame della coerenza, della tempestività e dell’attendibilità delle fonti utilizzate per i modelli interni nonché dell’indipendenza di tali fonti; e
2.4.5 l’esattezza e la congruità delle ipotesi di volatilità.