Progetto

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 19 giugno 20151 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi),

ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

(art. 1 e 157 LInFi)

La presente ordinanza disciplina segnatamente:

a. le condizioni di autorizzazione e gli obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario;

b. gli obblighi dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di derivati;

c. la pubblicità delle partecipazioni;

d. le offerte pubbliche di acquisto;

e. le deroghe al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Art. 2 Definizioni

(art. 2 lett. b e c LInFi)

1 Sono considerati valori mobiliari standardizzati e idonei ad essere negoziati su vasta scala le cartevalori, i diritti valori, i derivati e i titoli contabili offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti.

2 Sono considerati derivati i contratti finanziari il cui prezzo è stabilito in funzione:

a. di valori patrimoniali come azioni, obbligazioni, materie prime, metalli preziosi;

RS ..........

1 RU 2015–......