Progetto
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 19 giugno 20151 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi),
ordina:
Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
(art. 1 e 157 LInFi)
La presente ordinanza disciplina segnatamente:
a. le condizioni di autorizzazione e gli obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario;
b. gli obblighi dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di derivati;
c. la pubblicità delle partecipazioni;
d. le offerte pubbliche di acquisto;
e. le deroghe al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.
Art. 2 Definizioni
(art. 2 lett. b e c LInFi)
1 Sono considerati valori mobiliari standardizzati e idonei ad essere negoziati su vasta scala le cartevalori, i diritti valori, i derivati e i titoli contabili offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti.
2 Sono considerati derivati i contratti finanziari il cui prezzo è stabilito in funzione:
a. di valori patrimoniali come azioni, obbligazioni, materie prime, metalli preziosi;
RS ..........
1 RU 2015–......