Progetto
Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 44 pagine
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Allegato 33 (Art. 100 cpv. 4)
Verbale di collaudo
1. Il verbale del collaudo deve essere redatto nelle tre lingue ufficiali della Svizzera e deve contenere almeno i seguenti dati:
a. fabbricante del natante;
b. tipo del natante;
c. numero HIN o CIN (numero dello scafo);
d. indicazione del genere di natante;
e. conferma dello svolgimento dell’esame tecnico con indicazione del
numero del certificato del tipo e della data dell’esame riportata nel verbale d’esame tecnico;
f. conferma dello svolgimento della misurazione delle vele per battelli a
vela con indicazione del numero del certificato del tipo riportato nel verbale della misurazione delle vele;
g. conferma dello svolgimento della misurazione del rumore d’esercizio
per i natanti a motore con una potenza totale di tutti i motori di propulsione superiore a 40 kW, con indicazione del numero del certificato del tipo riportato nel verbale della misurazione del rumore.
h. conferma dell’osservanza delle disposizioni dell’articolo 121 capoverso
4;
i. conferma della completezza dell’attrezzatura di cui agli articoli 107a
capoverso 3, 132 e134;
j. conferma della completezza dei documenti di cui al numero 1 del ver-
bale di collaudo;
k. conferma della conformità del natante al modello esaminato;
l. conferma dello svolgimento dei controlli di funzionamento;
m. luogo e data del rilascio del verbale di collaudo;
n. nome e indirizzo della persona o dell’impresa autorizzata all’esecuzione
del collaudo.
2. Il verbale di collaudo è disponibile presso l’Associazione dei servizi cantonali della navigazione.
3. L’ente che mette a disposizione il verbale di collaudo è libero di definirne la forma. Il verbale deve tuttavia contenere almeno i dati di cui al capoverso 1.