Progetto

Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 44 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 44Fedlex · Progetto

Allegato 33 (Art. 100 cpv. 4)

Verbale di collaudo

1. Il verbale del collaudo deve essere redatto nelle tre lingue ufficiali della Svizzera e deve contenere almeno i seguenti dati:

a. fabbricante del natante;

b. tipo del natante;

c. numero HIN o CIN (numero dello scafo);

d. indicazione del genere di natante;

e. conferma dello svolgimento dell’esame tecnico con indicazione del

numero del certificato del tipo e della data dell’esame riportata nel verbale d’esame tecnico;

f. conferma dello svolgimento della misurazione delle vele per battelli a

vela con indicazione del numero del certificato del tipo riportato nel verbale della misurazione delle vele;

g. conferma dello svolgimento della misurazione del rumore d’esercizio

per i natanti a motore con una potenza totale di tutti i motori di propulsione superiore a 40 kW, con indicazione del numero del certificato del tipo riportato nel verbale della misurazione del rumore.

h. conferma dell’osservanza delle disposizioni dell’articolo 121 capoverso

4;

i. conferma della completezza dell’attrezzatura di cui agli articoli 107a

capoverso 3, 132 e134;

j. conferma della completezza dei documenti di cui al numero 1 del ver-

bale di collaudo;

k. conferma della conformità del natante al modello esaminato;

l. conferma dello svolgimento dei controlli di funzionamento;

m. luogo e data del rilascio del verbale di collaudo;

n. nome e indirizzo della persona o dell’impresa autorizzata all’esecuzione

del collaudo.

2. Il verbale di collaudo è disponibile presso l’Associazione dei servizi cantonali della navigazione.

3. L’ente che mette a disposizione il verbale di collaudo è libero di definirne la forma. Il verbale deve tuttavia contenere almeno i dati di cui al capoverso 1.