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Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 44 pagine
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Allegato 32 (art. 100)
Programma d’esame per le imbarcazioni sportive
Rimando alla disposizione che introduce l’allegato
(art. 100 cpv. 2 e 4)
1. Oltre alla prova della conformità ai requisiti di sicurezza essenziali di cui
all’allegato I della direttiva 94/25/CE21, vanno esaminati i requisiti per le imbarcazioni sportive di cui all’articolo 107 (Principio) secondo il seguente programma.
a. Verbale dell’ispezione tecnica
Il verbale dell’ispezione tecnica comprende degli impianti sanitari (art. 108 cpv. 1), dei contenitori di sostanze pericolose per le acque (art. 108 cpv. 2) e del locale macchine (art. 108 cpv. 3).
b. Verbale della misurazione delle vele
Il verbale della misurazione delle vele contiene l’esito della misurazione delle vele giusta l’allegato 12 e la constatazione di un’eventuale attrezzatura minima ridotta ai sensi dell’articolo 163 capoverso 2.
c. Verbale della misurazione del rumore
Il verbale della misurazione del rumore conferma la misurazione del rumore d’esercizio dei battelli a motore giusta l’articolo 109 e l’allegato 10. Alle imbarcazioni sportive si applicano in particolare le disposizioni dell’articolo 109 capoversi 1, 2 e 6. Per le imbarcazioni sportive, per le quali l’osservanza dei valori limite di cui all’articolo 109 capoversi 2 e 6 può essere dimostrata con una dichiarazione di conformità secondo l’articolo 148j, non è necessario un verbale della misurazione del rumore.
2. I verbali d’esame devono essere redatti nelle tre lingue ufficiali svizzere e sono
disponibili presso l’Associazione dei servizi cantonali della navigazione.
21 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 166c cpv. 4.