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Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 10 pagine

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Ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat)

del … AVAMPROGETTO, stato procedura di consultazione

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 11, 12 e 56 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna,

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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

1La presente ordinanza contiene le prescrizioni sui gas di scarico e sulla fabbricazione dei motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione di battelli.

2Le prescrizioni della presente ordinanza si applicano per analogia anche ai motori a combustione che non vengono azionati con carburanti come la benzina o il gasolio.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

a. gas di scarico: le sostanze espulse dall’apertura posta dopo il collettore di scappamento del motore di un battello;

b. sistema di controllo delle emissioni: combinazione di tutte le parti che servono al controllo, alla programmazione e alla diminuzione dei gas di scarico;

c. gas inquinanti: monossido di carbonio CO, idrocarburi HC (espressi come CH1.85; per la determinazione dei valori di riferimento per il controllo periodico dei gas di scarico come C6H14) e ossidi di azoto (espressi come equivalenti di NO2);

d. fabbricante: il fabbricante del motore o la persona che assembla i singoli componenti del motore pronto per l’installazione;

RS 747.201.3

1 RS 747.201

2016–XXXX