Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 150 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 109Fedlex · Rapporto sui risultati

3. Files: Secondo LUKS il numero dei documenti registrati non dice nulla sull’utilità della cartella informatizzata del paziente. SSIM e FMH ritengono irrilevante ed eccessivo il numero di files per la valutazione. Anche STSAG è della stessa opinione e considera irrilevante il numero di files suddivisi per formati. LUKS, SSIM, FMH e STSAG chiedono lo stralcio di tale parametro. Posta segnala che il termine «Format» è già stato utilizzato per un altro scopo e dovrebbe essere sostituto da «MIMEType» secondo l’allegato 3, §1.6.

4. Impiego: FMH, SSIM e LUKS considerano questi dati irrilevanti per la valutazione e vedono nella loro rilevazione piuttosto un’intenzione di controllo. Ne suggeriscono pertanto lo stralcio. KSSG evidenzia che i parametri sull’impiego possono essere forniti solo parzialmente poiché alcuni attributi non fanno parte dei metadati. HIN scrive che qui s’introducono i termini «Dateiklasse» e «Datei-Art» e che «Dateiklasse» corrisponde probabilmente a «Dokumentenklasse» (cap. 1.4 nell’allegato 3) e «Datei-Art» a «MIME Typ des Dokuments» (cap. 1.9 nell’allegato 3). Se tale ipotesi è sbagliata, si richiede un chiarimento nel testo. Posta critica che nei parametri non si siano definiti i termini «Datei-Art» e «Dateiklasse» e chiede o di aggiungere una definizione o di impiegare i termini probabilmente corretti di «Dokumentenklasse» e «Dokumenten Typ» secondo l’allegato 3. Riguardo alla statistica sulla cancellazione dei dati, Posta afferma che il paziente non ha la possibilità di cancellare un documento, ma solo di modificare il grado di riservatezza. Gli indicatori devono pertanto essere stralciati. Riguardo all’ultimo parametro del numero 4, riferito al numero di accessi per paziente, Posta chiede quali dati debbano essere rappresentati (NIP, cognome, nome, …) o cosa venga anonimizzato. È necessaria una precisazione oppure lo stralcio. Secondo STSAG, non c’è bisogno di rilevare il numero dei professionisti della salute, poiché l’utilità è bassa e la significatività irrilevante nelle grandi strutture. È inoltre sufficiente la rilevazione da parte della comunità di riferimento. Anche le categorie e i tipi di dati sono poco significativi e quindi si dovrebbero sopprimere i parametri in questo contesto. Anche una lista degli accessi con riferimento temporale è troppo onerosa e poco significativa. Basta una rilevazione da parte della comunità di riferimento. Lo stesso vale per gli accessi dei pazienti (riferimento temporale e categorie e tipi di dati).

5. Protezione dei dati: Il Cantone SG chiede cosa viene considerato un reclamo e suggerisce di precisare il concetto.

3.2.7 Art. 7 Mindestanforderungen an das Personal (allegato 7)

Art. 7 Mindestanforderungen an das Personal

Die Mindestanforderungen an die Qualifikation des Personals nach Artikel 27 Absatz 4 OCIP, welches Zertifizierungen durchführt, sind in Anhang 7 festgelegt.

Articolo 7: SSIM fa notare che le condizioni di certificazione del personale sono molto severe. SQS ribadisce il parere espresso sull’articolo 27 capoverso 4 OCIP e chiede lo stralcio completo dell’articolo 7.

Allegato 7

Riguardo al numero 1.1.1, SQS osserva che le condizioni tecniche e organizzative che le comunità e comunità di riferimento devono soddisfare non presentano contenuti tali da richiedere conoscenze specifiche in materia d’informatica medica per poter garantire una verifica adeguata nell’ambito della certificazione. In base al rapporto esplicativo sulla LCIP, i requisiti in materia di competenze dei servizi di certificazione devono essere stabiliti secondo principi e procedure applicati a livello internazionale. Se si sceglie come standard la certificazione secondo l’ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD) le condizioni applicate al personale del servizio di certificazione sarebbero rette dall’OCPD, che disciplina nell’allegato i requisiti concernenti la qualifica del personale degli organismi di certificazione addetto alla certificazione. Anche nell’ISO/IEC 27006 (se si certifica in base all’ISO 27001) o nell’ISO 17021 si disciplinano le competenze del personale. Nel quadro del numero 1.1.5, SQS aggiunge che l’ISO/IEC 27006 diventa rilevante solo se si certifica in base all’ISO/IEC 27001. Anche in questo caso, i requisiti relativi alla qualifica del personale addetto alla certificazione risultano già dall’accreditamento. I numeri 1.1.1 e 1.1.5 devono essere stralciati. Riguardo ai numeri 1.1.1, 1.1.2,