Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/29: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri applicabile a derivati e quote di fondi) · 5 pagine
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Rapporto sui resultati della consultazione relativa alla modifica dell’ordinanza sui fondi propri –
Copertura con fondi propri applicabile a derivati e quote di fondi
1 Situazione iniziale
La revisione intende attuare due normative aggiunte all’accordo quadro internazionale Basilea III, permettendo in tal modo di considerare maggiormente i rischi connessi con la copertura con fondi propri di derivati e quote di fondi detenute nel portafoglio delle banche.
I metodi di calcolo per la copertura con fondi propri di derivati sono obsoleti, dato che in particolare non distinguono tra derivati collateralizzati e derivati non collateralizzati. Inoltre, contrariamente al suo nome, il «metodo standard» attuale non viene utilizzato da nessun istituto in Svizzera. Nel marzo del 2014 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pertanto pubblicato un nuovo approccio standard per il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati («Standardised Approach for Counterparty Credit Risk», SA-CCR). Dal 2018 questo approccio standard dovrebbe essere applicato nell’ambito del «leverage ratio» e dal 2019 nell’ambito della ripartizione dei rischi.
Per le quote di fondi detenute nel portafoglio delle banche è emerso che in alcuni casi le posizioni di cartolarizzazione per le quali erano richieste coperture molto elevate con fondi propri sono state riunite in «fondi» per poter applicare le regole meno severe vigenti per le quote di fondi. Sulla base delle nuove norme pubblicate nel dicembre del 2013 dal Comitato di Basilea si intendono precisare i requisiti patrimoniali definiti da Basilea II, adeguandoli maggiormente agli standard internazionali, nonché ostacolare le possibilità di elusione. Le novità introdotte coadiuvano inoltre gli sforzi compiuti dal «Financial Stability Board» (FSB) per inasprire la vigilanza e la regolamentazione del sistema bancario ombra («shadow banking»).
2 Procedura di consultazione
Il 13 giugno 2016 l’invito è stato spedito ai destinatari della procedura di consultazione e pubblicato sul sito Internet del Dipartimento federale delle finanze (DFF). La consultazione è terminata il 15 settembre 2016.
Hanno inoltrato un parere (in ordine alfabetico): Associazione di banche svizzere di gestione patrimoniale ed istituzionale (ABG), Associazione svizzera dei banchieri (ASB), i Cantoni di Appenzello Interno (AI), Argovia (AG), Basilea Campagna (BL), Basilea Città (BS), Friburgo (FR), Ginevra (GE), dei Grigioni (GR), Lucerna (LU), Neuchâtel (NE), Nidvaldo (NW), San Gallo (SG), Soletta (SO), Turgovia (TG), Uri (UR), del Vallese (VS), Vaud (VD) e Zurigo (ZH), Centre Patronal, EXPERTsuisse, Partito socialista svizzero (PSS), PLR.I Liberali Radicali (PLR), RBA-Holding SA (RBA), Unione delle Banche Cantonali Svizzere (UBCS), Unione sindacale svizzera (USS), Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM).
I Cantoni di Appenzello Esterno, Glarona, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto e Zugo, PostFinance SA e l’Unione delle città svizzere hanno esplicitamente rinunciato a una presa di posizione.
Di seguito sono riportate le osservazioni principali. Per i dettagli si rimanda al rispettivo parere.