Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/29: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri applicabile a derivati e quote di fondi) · 5 pagine
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Rapporto sui resultati della consultazione relativa alla modifica dell’ordinanza sui fondi propri –
Copertura con fondi propri applicabile a derivati e quote di fondi
3 Principali risultati della consultazione
3.1 Osservazioni generali
Approvano senza riserve il testo posto in consultazione i Cantoni di AI, BL, NE, LU, SO, il PSS, l’USS e il Centre Patronal. Il Cantone di ZH e l’USAM sono invece contrari al progetto perché la sua attuazione tecnica comporta un notevole onere supplementare, in particolare per i grandi istituti (ZH), e non si ha un quadro chiaro e preciso dei costi totali generati (USAM). Gli altri partecipanti accolgono in linea di massima favorevolmente il progetto, ma propongono alcuni adeguamenti.
3.2 Pareri relativi alle singole disposizioni dell’ordinanza sui fondi propri (OFoP)
3.2.1 Ponderazione dei rischi per i derivati
In relazione al nuovo approccio standard per il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati (art. 56 segg. OFoP), diversi partecipanti propongono di applicare l’approccio semplificato sviluppato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per gli istituti delle categorie di vigilanza 4 e 5 (secondo l’ordinanza sulle banche [OBCR]) anche agli istituti della categoria di vigilanza 3, a condizione che questi si situino al di sotto di determinati valori soglia (FR, GR, SG, TG, ABG). Determinante potrebbe essere ad esempio l’esigenza in materia di fondi propri per i derivati che non deve essere superiore al 5 per cento dell’esigenza complessiva della banca (ASB) o il volume delle posizioni in derivati che deve essere inferiore a 50 miliardi di franchi (UBCS). Un’altra possibilità sarebbe consentire alle banche che effettuano poche operazioni in derivati di continuare ad applicare il cosiddetto metodo del valore di mercato (NW, ASB), con un eventuale fattore di ponderazione come ulteriore elemento di sicurezza (UBCS).
3.2.2 Ponderazione dei rischi per le quote di fondi
Anche nell’ambito della copertura con fondi propri applicabile alle quote di fondi detenute nel portafoglio delle banche (art. 63 segg.) si propone di applicare agli istituti della categoria di vigilanza 3 (secondo l’OBCR) la procedura semplificata sviluppata dalla FINMA per gli istituti delle categorie di vigilanza 4 e 5, a condizione che i suddetti istituti si situino al di sotto di determinati valori soglia (FR, GR, VD). Anche in questo caso si potrebbe prendere in considerazione una soglia del 5 per cento del rapporto tra l’esigenza in materia di fondi propri e l’esigenza complessiva della banca (ASB) oppure un volume di 500 milioni (UBCS). Diversi partecipanti affermano inoltre che bisognerebbe rinunciare al cuscinetto di fondi propri secondo l’articolo 43 OFoP se esso determina un potenziale di perdita superiore al 100 per cento (NW, TG, UR, VD). Proposte sull’attuazione tecnica a livello di circolare sono state avanzate da ASB, ABG e UBCS.
3.2.3 Ripartizione dei rischi
Diversi partecipanti (ASB, ABG, UBCS) propongono un diritto d’opzione per quanto riguarda l’applicazione anticipata del nuovo approccio standard per il calcolo degli equivalenti di credi-