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Consultazione 2016/35: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV): adeguamento dell'allegato 3 · 19 pagine

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1 Introduzione

A partire dal 1° gennaio 2013, i gestori di impianti stazionari possono chiedere l’esenzione dalla tassa sui COV secondo l’articolo 9 OCOV se continuano a impiegare dispositivi efficaci di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivi di abbattimento) (art. 9 lett. a e b OCOV) e in più riducono le emissioni di COV durante il processo di produzione secondo la migliore tecnica disponibile (art. 9 lett. c OCOV). I nuovi requisiti relativi alla gestione di impianti stazionari, stabiliti nell’allegato 3 OCOV, devono essere attuati entro il 31 dicembre 2022 (periodo di validità) conformemente alle disposizioni degli articoli 9 – 9g OCOV.

I requisiti generali di cui al capitolo 2 si applicano a tutti i gestori di impianti che chiedono l’esenzione dalla tassa sui COV secondo l’articolo 9 OCOV (allegato 3 n. 11 OCOV).

I requisiti per processi specifici di cui al capitolo 3 si applicano in aggiunta ai requisiti generali di cui al capitolo 2. L’allegato 3 numero 12 OCOV è stato concretizzato sotto forma di direttive settoriali specifiche per i seguenti settori:

> stampa di imballaggi (compresi la verniciatura, l’accoppiamento e la laminatura), cfr. capitolo 3.1

> chimica e fabbricazione di farmaci, aromi e sostanze profumanti, cfr. capitolo 3.2 > produzione di pitture, vernici e leganti, cfr. capitolo 3.3

> lavorazione di polistirolo espanso, cfr. capitolo 3.4

Agli impianti che non possono essere attribuiti a nessuna delle quattro direttive settoriali specifiche si applicano direttamente i requisiti per processi specifici di cui all’allegato 3 numero 12 OCOV, riportati al capitolo 3.5.