Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/35: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV): adeguamento dell'allegato 3 · 6 pagine

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Per ridurre le emissioni diffuse di COV, l’allegato 3 OCOV definisce requisiti intersettoriali relativi alla migliore tecnica disponibile. A titolo complementare, la comunicazione esecutiva «Riduzione delle emissioni di COV per l’esenzione dalla tassa secondo l’articolo 9 OCOV – Direttive settoriali specifiche» concretizza i requisiti di cui all’allegato 3 numero 2 OCOV per i principali settori interessati:

 stampa di imballaggi, compresi la verniciatura, l’accoppiamento e la laminatura,

 chimica, fabbricazione di farmaci, aromi e sostanze profumanti,

 fabbricazione di pitture, vernici e leganti e

 lavorazione di polistirolo espanso (EPS).

Per quanto riguarda l’adempimento della terza condizione di esenzione occorre distinguere due casi:

 l’impianto soddisfa già i requisiti di cui all’allegato 3 all’inizio dell’esenzione: per ogni anno succes-

sivo occorre fornire la prova dell’adempimento dei requisiti,

 l’impianto non soddisfa ancora requisiti di cui all’allegato 3: il gestore deve elaborare un piano di

provvedimenti che garantisca l’adempimento dei requisiti.

Per tener costantemente conto dei progressi tecnici nell’ambito della riduzione delle emissioni diffuse di COV, all’articolo 9c capoverso 2 e al numero 2 dell’allegato 3 l’OCOV prevede una revisione dei requisiti alla migliore tecnica disponibile ogni cinque anni (periodo di validità MTD) e, se del caso, un adeguamento dell’OCOV e delle direttive settoriali specifiche. La presente modifica delle direttive settoriali specifiche adempie questo mandato dell’OCOV per il prossimo periodo di validità MTD 2018-2022. Al tempo stesso è adeguato l’allegato 3 OCOV. Gli adeguamenti alla MTD sono stati elaborati in gruppi di lavoro assieme a rappresentanti dell’economia e dei Cantoni nonché a esperti di COV esterni della Confederazione.

2 Punti essenziali del progetto

La modifica delle direttive settoriali specifiche attua il mandato di cui all’allegato 3 OCOV di adeguare i requisiti settoriali specifici allo stato della tecnica. Non sono introdotti nuovi requisiti sostanziali. Si tratta unicamente di piccoli adeguamenti e precisazioni (concernenti la pulizia nei requisiti specifici per la produzione di pitture, vernici e leganti e nella lavorazione di EPS). Le modifiche apportate al contempo all’allegato 3 OCOV sono integrate testualmente nelle direttive settoriali specifiche (il testo dell’ordinanza è riportato ai capitoli 2 e 3.5).

3 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Impegni della Svizzera nell’ambito della Convenzione CEE-ONU di Ginevra del 1979 sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza e del Protocollo di Göteborg del 1999 relativo alla riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico (RS 0.814.327). Il Protocollo di Göteborg è entrato in vigore nel 2005.

Il protocollo prevede vari tipi di obblighi fondamentali (art. 3). Da un lato vi sono i limiti nazionali di emissione per vari inquinanti, compresi i COV, che dovevano essere raggiunti nel 2010 e da allora non possono più essere superati (art. 3 par. 1 e allegato II). Dall’altro, il protocollo stabilisce obblighi in materia di rapporto annuale sulle emissioni nazionali e valori limite di emissione per le fonti fisse, le fonti mobili e i carburanti (art. 3 par. 2, 3, 5, 6 e 7 nonché allegati VI e VIII).

La Svizzera attua gli impegni definiti dal protocollo nell’ambito dell’applicazione dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico e delle prescrizioni sui gas di scarico dei veicoli a motore. Per quanto riguarda le fonti diffuse e la limitazione delle emissioni di solventi, a titolo di deroga conformemente all’articolo 3 paragrafo 2 la Svizzera adempie i suoi impegni attraverso l’applicazione dell’OCOV.

Nel 2012, le 26 Parti al Protocollo di Göteborg del 1999 hanno adottato delle modifiche, tra cui figurano in particolare nuove limitazioni delle emissioni entro il 2020, e hanno aggiornato i valori limite di emissione per le fonti fisse e mobili nonché le specifiche sui carburanti. Hanno inoltre adottato nuovi requisiti in materia di limitazione delle emissioni diffuse di COV e di tenore di solventi in pitture, colle e vernici.