Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/35: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV): adeguamento dell'allegato 3 · 6 pagine
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Queste nuove norme sono conformi a quelle applicabili nell’UE. A titolo di deroga, conformemente all’articolo 3 paragrafo 2, la limitazione delle emissioni diffuse di COV può sempre essere attuata attraverso l’applicazione di misure alternative, come la tassa d’incentivazione sui COV prelevata dalla Svizzera.
La modifica presente delle direttive settoriali specifiche è compatibile con il diritto europeo.
4 Commento alle singole disposizioni Modifica generale
Concerne soltanto il testo tedesco: per semplicità, nelle direttive settoriali specifiche a partire dalla seconda menzione «Abluftreinigungsanlage» è sostituito con «ALURA».
Capitolo 2: Requisiti generali
Il capitolo 2 (Requisiti generali) riprende il testo dell’allegato 3 OCOV. Gli adeguamenti sono quindi identici a quelli apportati all’allegato 3 OCOV (cfr. Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili, OCOV; RS 814.018).
I requisiti dovranno essere attuati entro la fine del nuovo periodo di validità MTD. Il nuovo periodo di validità MTD va dal 2018 al 2022. Concretamente, ciò significa che le aziende che mirano a un’esenzione secondo l’articolo 9 OCOV dovranno attuare i requisiti entro la fine del 2022.
Capitolo 3: Requisiti per processi specifici
Capitolo 3.3: Requisiti specifici per la produzione di pitture, vernici e leganti
Nei requisiti specifici per la produzione di pitture, vernici e leganti, al numero 3.3.4 la pulizia è adeguata alle modifiche apportate all’allegato 3 numero 12 OCOV.
Se possibile dal punto di vista tecnico, la pulizia deve essere effettuata con acqua o con detergenti senza COV.
In caso di impiego di COV nei processi di pulizia si applicano requisiti che consentono di ridurre al minimo le emissioni diffuse di COV:
Se la pulizia von contenitori, prodotti o componenti è effettuata più volte alla settimana, l’azienda
deve garantire che essa avvenga in un sistema chiuso. Lo smaltimento dei solventi contenenti COV usati non deve provocare emissioni di COV supplementari. Questa nuova formulazione concretizza i casi in cui occorre operare in sistemi chiusi.
In caso di apertura di un sistema chiuso al termine della pulizia, la funzione di aspirazione e convo-
gliamento dell’aria verso il dispositivo di abbattimento deve essere sincronizzata in modo da escludere emissioni di COV nel locale e successivamente nell’aria esterna. Per questo motivo, la funzione di aspirazione del dispositivo di abbattimento deve essere avviata poco prima dell’apertura del sistema chiuso e restare attiva durante l’estrazione e l’apertura. Si tratta di un nuovo requisito.
In caso di pulizia o asciugatura di contenitori, prodotti o componenti in sistemi non chiusi, tale ope-
razione può essere effettuata unicamente in locali chiusi, la cui aria di scarico è evacuata mediante il dispositivo di abbattimento. Immediatamente dopo ogni ciclo di pulizia occorre procedere alla chiusura forzata del coperchio (p. es. mediante un meccanismo di arresto azionato premendo su un pedale, che al momento del rilascio chiude il coperchio). Si tratta di un nuovo requisito.
Gli utensili di pulizia (panni, pennelli ecc.) contaminati da COV devono essere stoccati in contenitori
chiusi.