Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/35: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV): adeguamento dell'allegato 3 · 5 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 2Fedlex · Rapporto sui risultati

1 Introduzione

Per effetto della luce solare, a partire dai precursori composti organici volatili (COV) e ossidi di azoto (NOx) si forma ozono. L’ozono è la componente dominante dello smog estivo ed è uno degli ossidanti e dei gas irritanti più nocivi in assoluto. Oltre a diminuire l’inquinamento da ozono, la riduzione delle emissioni di COV contribuisce a ridurre sensibilmente l’inquinamento da polveri fini e l’effetto nocivo e cancerogeno dell’inquinamento atmosferico, attenuando così al contempo vari problemi d’igiene dell’aria. I COV sono impiegati come solventi in molti settori e sono contenuti in diversi prodotti, ad esempio in pitture, vernici e vari detergenti.

In base agli articoli 35a e 35c della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01), il 12 novembre 1997 è entrata in vigore l’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018). La tassa d’incentivazione sui COV è prelevata dal 1° gennaio 2000. Dal 1° gennaio 2003, l’aliquota della tassa è di tre franchi per chilogrammo di COV. La tassa d’incentivazione sui COV è prelevata al momento dell’importazione o della fabbricazione in Svizzera; in caso di esportazione di prodotti contenenti COV, la tassa è restituita.

La combinazione di prescrizioni sui gas di scarico e sulle emissioni e la tassa d’incentivazione sui COV si è tradotta in un sensibile ma pur sempre insufficiente calo delle emissioni di COV e NOx in Svizzera. Nel 2005 le emissioni antropiche di COV ammontavano a circa 100 000 tonnellate all’anno1. Per centrare gli obiettivi di protezione in materia di ozono la riduzione delle emissioni di COV deve essere almeno del 30 per cento fino al 2020 rispetto al 20052. Nel 2014 le emissioni di COV sono state pari a circa 80 000 t1. Occorre colmare il deficit rispetto all’obiettivo, pari ad almeno 10 000 tonnellate di COV all’anno. È tuttavia presumibile che tale riduzione non sarà sufficiente per rispettare i valori limite d’immissione vigenti per l’ozono.

Secondo l’articolo 35a capoverso 4 LPAmb, il Consiglio federale può esentare dalla tassa d’incentivazione sui COV, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i COV che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. Questa possibilità di esenzione è disciplinata all’articolo 9 OCOV. Per beneficiare di un’esenzione, le aziende o i gestori di impianti devono soddisfare tre condizioni: (1) le emissioni di COV dell’impianto stazionario devono essere ridotte almeno del 50 per cento rispetto ai valori limite dell’OIAt, (2) il dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbattimento) impiegato a tal fine deve essere disponibile durante il 95 per cento del periodo d’esercizio e (3) le emissioni di COV non evacuate mediante il dispositivo di abbattimento (emissioni diffuse) devono essere ridotte secondo la migliore tecnica disponibile (MTD).

Attualmente le aziende esentate dalla tassa d’incentivazione sui COV secondo l’articolo 9 OCOV sono circa 100, di cui 42 operano nel settore chimico e farmaceutico, 22 nel settore della stampa di imballaggi, 8 nella lavorazione di polistirolo espanso (cosiddette aziende EPS) e 5 nella fabbricazione di pitture e vernici. Le 23 restanti non rientrano in nessuna di queste categorie.

La terza condizione di esenzione è stata introdotta con la revisione dell’OCOV del 2013. Le prime due condizioni di esenzione promuovono l’impiego di dispositivi di abbattimento degli effluenti gassosi con rendimento e disponibilità elevati. Il potenziale di riduzione residuo interessa soprattutto la riduzione delle emissioni diffuse, motivo per il quale la terza condizione assume notevole importanza. Le emissioni diffuse di COV sono emissioni che non raggiungono il dispositivo di abbattimento, poiché a causa di una captazione insufficiente nei locali aziendali sono liberate durante il processo di produzione negli impianti stazionari, da dove fuoriescono nell’ambiente attraverso porte, finestre e pozzi. Lo scopo del terzo criterio di esenzione è quindi di ridurre o di captare, nel miglior modo possibile, alla fonte le emissioni diffuse di COV (ed evacuarle mediante il dispositivo di abbattimento).

Per ridurre le emissioni diffuse di COV, l’allegato 3 OCOV definisce requisiti intersettoriali relativi alla migliore tecnica disponibile. A titolo complementare, la comunicazione esecutiva «Riduzione delle

1 Fonte: UFAM

2 Obiettivi di riduzione delle emissioni secondo la strategia della Confederazione in materia di protezione dell’aria dell’11 settembre 2009 e il Protocollo di Göteborg riveduto 2/5 472.2-01865//00012/00003/P473-1482