Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/35: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV): adeguamento dell'allegato 3 · 5 pagine
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Cantone LU fa notare che le modifiche previste hanno per conseguenza un incremento degli oneri amministrativi per i Cantoni e si riserva il diritto di addebitare i conseguenti costi aggiuntivi alle imprese coinvolte. Il Cantone VS critica il fatto che il termine per presentare i piani delle misure (30 aprile 2017) è eccessivamente breve. Il Cantone SG propone di ricorrere a uno strumento scientificamente fondato per identificare e quantificare le emissioni diffuse di COV, al fine di garantire un’applicazione uniforme.
Le organizzazioni economiche economiesuisse, ECO SWISS, Commercio Svizzera, USAM, SKW, SOLV, scienceindustries, Swissmem, VSLF, VSSlubes, la società LONZA SA e la Camera di commercio di Soletta respingono l’avamprogetto o la sua formulazione, in particolare il numero 112 capoverso 8 dell’allegato 3 OCOV. Criticano, inoltre, il fatto che non vi sia alcuna distinzione tra le diverse categorie di sostanze COV in merito al carico annuo e che il volantino informativo 55.22, in qualità di disposizione d’esecuzione, non sia stato posto in consultazione contemporaneamente all’ordinanza.
3.1 Allegato 3 numero 112 capoverso 8
I Cantoni BE, BL, BS, TI, VS e la società Cercl’Air propongono di introdurre all’allegato 3 numero 112 capoverso 8 un criterio di 1000 kg/a per edificio di produzione, in aggiunta al criterio di 500 kg/a per locale aziendale, in presenza di numerosi locali aziendali, per edificio di produzione. Il Cantone TG sostiene che la disposizione relativa al carico annuo si rivelerà problematica, sottolineando la necessità di adottare norme concernenti il suo rilevamento uniforme. Il Cantone ZG richiede una definizione univoca dei concetti di «aerazione» ed «emissioni».
Le organizzazioni economiche economiesuisse, ECO SWISS, Commercio Svizzera, USAM, SKW, SOLV, scienceindustries, Swissmem, VSLF, VSSlubes, la società LONZA SA e la Camera di commercio di Soletta respingono la formulazione del numero 112 capoverso 8 di cui all’allegato 3 OCOV, adducendo che, ai sensi dello stesso, il criterio del carico annuo di COV diffuse relativo all’obbligo di regolamentazione della depressione come grandezza assoluta, senza riferimento al peso di COV complessivo di un’azienda, comporterebbe una disparità nel trattamento delle diverse imprese. Dette organizzazioni sostengono inoltre che il criterio di 500 kg/a è troppo basso. Infine, secondo economiesuisse, ECO SWISS, scienceindustries, SKW, SOLV e Swissmem i benefici complessivi per l’ambiente e l’economicità delle misure introdotte non sono tenuti debitamente in considerazione.
Le associazioni ambientaliste PUSCH, Greenpeace e WWF chiedono che al numero 112 capoverso 8 dell’allegato 3 OCOV venga iscritto che la depressione prevista nei locali adibiti alla produzione sia costantemente sorvegliata mediante misurazioni tecniche.
3.2 Allegato 3 numero 12
Le prescrizioni volte a ridurre le emissioni diffuse di COV secondo il numero 12 allegato 3 OCOV sono state accolte in maniera chiaramente favorevole dai Cantoni AG, BL, BS e GE. Per migliorare la comprensibilità, i Cantoni AG, BL, BS e la società Cercl’Air propongono di sostituire la formulazione riferita alla pulizia effettuata più volte alla settimana con una più chiara, ad esempio «se la pulizia è effettuata più volte alla settimana...».
Economiesuisse, scienceindustries e Swissmem sono favorevoli alle prescrizioni volte a ridurre le emissioni diffuse di COV secondo il numero 12 allegato 3 OCOV. Scienceindustries approva chiaramente le disposizioni tecniche, atte a diminuire le emissioni diffuse, allo stato attuale della tecnica secondo il numero 12 allegato 3 OCOV.
3.3 Direttive settoriali specifiche
I Cantoni BE, BL, BS e la società Cercl’Air propongono di integrare i requisiti per gli impianti che non sottostanno ad alcuna direttiva settoriale specifica con le prescrizioni per i laboratori citate nei requisiti specifici per i processi di produzione chimica, farmaceutica, di aromi e sostanze profumanti. In tali aziende la presenza di laboratori non può essere infatti esclusa in assoluto e spesso è impossibile distinguere tra le emissioni provenienti dal laboratorio e quelle emanate nel processo produttivo.
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