Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/35: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV): adeguamento dell'allegato 3 · 5 pagine
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emissioni di COV per l’esenzione dalla tassa secondo l’articolo 9 OCOV – Direttive settoriali specifiche» concretizza i requisiti di cui all’allegato 3 numero 2 OCOV per i principali settori interessati:
la stampa di imballaggi compresi la verniciatura, l’accoppiamento e la laminatura,
la fabbricazione di prodotti chimici, farmaci, aromi e sostanze profumanti,
la produzione di pitture, vernici e leganti, e
la lavorazione di polistirolo espanso.
Per quanto riguarda l’adempimento della terza condizione di esenzione occorre distinguere due casi: l’impianto soddisfa già i requisiti di cui all’allegato 3 all’inizio dell’esenzione: per ogni anno succes-
sivo occorre fornire la prova dell’adempimento dei requisiti;
l’impianto non soddisfa ancora i requisiti di cui all’allegato 3: il gestore deve elaborare un piano di
provvedimenti che garantisca l’adempimento degli stessi.
Per tener costantemente conto dei progressi tecnici nell’ambito della riduzione delle emissioni diffuse di COV, all’articolo 9c capoverso 2 e al numero 2 dell’allegato 3 l’OCOV prevede una revisione dei requisiti alla migliore tecnica disponibile ogni cinque anni (periodo di validità MTD) e, se del caso, un adeguamento dell’OCOV e delle direttive settoriali specifiche. La presente revisione adempie questo mandato dell’OCOV per il prossimo periodo di validità MTD 2018-2022. Al contempo si procederà in parallelo a un adeguamento delle direttive settoriali specifiche. Gli adeguamenti alla MTD sono stati elaborati in gruppi di lavoro assieme a rappresentanti dell’economia e dei Cantoni nonché a esperti di COV esterni della Confederazione.
Dal 10 agosto al 7 ottobre 2016 è stata effettuata una consultazione scritta relativa all’avamprogetto di ordinanza.
2 Pareri pervenuti e valutazioni di base
Durante la consultazione sono pervenuti complessivamente 34 pareri:
11 Cantoni approvano in pieno l’avamprogetto, mentre 10 Cantoni e la società Cercl’Air si sono dichiarati favorevoli in linea di principio, presentando al contempo diverse richieste.
L’avamprogetto sulla revisione dell’allegato 3 OCOV e delle direttive settoriali specifiche ha incontrato la piena approvazione dei Cantoni BE, FR, GE, GL, JU, LU, OW, SH, SZ, UR e ZH. I Cantoni AG, BL, BS, SG, TI, VS e ZG e la società Cercl’Air si sono dichiarati favorevoli, tuttavia hanno presentato proposte di modifica.
Pur non essendo state esplicitamente invitate alla consultazione, le associazioni Greenpeace, Praktischer Umweltschutz (PUSCH) e WWF si sono espresse positivamente, inviando a loro volta richieste di adeguamenti. I loro pareri, equivalenti, richiedono ulteriori modifiche degli articoli 9 e 9d OCOV, ma poiché tali articoli non erano oggetto della presente consultazione, nel presente rapporto non vi si farà riferimento.
Le organizzazioni economiche economiesuisse, ECO SWISS, Commercio Svizzera, Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband (SKW), Schweizerische Organisation für Lösemittel-Verwertung (SOLV), scienceindustries, Swissmem, Verband der Schweizerischen Lack- und Farbenindustrie (VSLF) e VSSlubes hanno nettamente respinto l’avamprogetto, in particolare il numero 112 capoverso 8 di cui all’allegato 3 OCOV.
Anche la società LONZA SA e la Camera di commercio di Soletta, pur non essendo state esplicitamente invitate alla consultazione, hanno respinto il progetto.
3 Pareri nel dettaglio
I Cantoni AG, BE, BL, BS, GE, GL, JU, LU, OW, SG, SH, SZ, TI, UR, VS, ZG, ZH e la società Cercl’Air sono favorevoli all’adeguamento allo stato attuale della tecnica dell’allegato 3 OCOV e delle direttive settoriali specifiche, adducendo che concorre al miglioramento della qualità dell’aria. Hanno, inoltre, asserito che l’aggiornamento dei processi e delle attività secondo la migliore tecnica disponibile permette di conseguire il potenziale per la riduzione delle emissioni a condizioni economiche. Il
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