Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 74 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: Q384-0702

1 Introduzione

1.1 Situazione iniziale e oggetto della consultazione

Nel contesto della procedura di consultazione sulla futura politica climatica della Svizzera sono stati presentati tre progetti strettamente legati tra loro sotto il profilo tematico: l’Accordo di Parigi sul clima (qui di seguito: Accordo di Parigi), l’accordo bilaterale con l’Unione europea (UE) sul collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) e la revisione totale della legge sul CO2 per il periodo successivo al 2020.

L’Accordo di Parigi è stato adottato alla fine del 2015 dalla comunità degli Stati internazionale e nel frattempo ratificato già da 169 Paesi1. Il numero minimo di 55 Stati, responsabili congiuntamente di almeno il 55 per cento delle emissioni di gas serra mondiali, necessario per l’entrata in vigore dell’Accordo, è stato raggiunto il 5 ottobre 2016. L’Accordo è dunque in vigore dal 4 novembre 2016. All’ultima Conferenza delle Nazioni Unite sul clima svoltasi alla fine del 2016 a Marrakech ha già avuto luogo la prima Conferenza delle Parti2. Giuridicamente vincolante, il suo obiettivo è limitare a meno di due gradi l’aumento della temperatura globale e impone a tutti gli Stati di fornire il proprio contributo al raggiungimento di questo obiettivo. La ratifica dell’Accordo da parte della Svizzera presuppone l’approvazione preliminare delle Camere federali. Con la ratifica dell’Accordo la Svizzera si impegna a livello internazionale ad attuare provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra. A tale scopo è prevista una revisione totale della legge sul CO2, in particolare per trasporre nella legislazione nazionale gli obiettivi e i provvedimenti dopo il 2020. In più dell’obiettivo vincolante a livello internazionale, nella legge sul CO2 va fissato anche un obiettivo a cui puntare per le emissioni di gas serra in Svizzera e al quale vanno orientati i provvedimenti di riduzione.

I negoziati tecnici sul collegamento degli SSQE della Svizzera e dell’UE hanno potuto essere conclusi alla fine del 2015 e parafati nel gennaio del 2016. L’Accordo potrà essere firmato una volta risolta la questione della libera circolazione delle persone nell’attuazione dell’iniziativa popolare «contro l’immigrazione di massa». Affinché il collegamento possa essere in seguito attuato il più rapidamente possibile, le modifiche di legge necessarie a tal fine verranno poste in consultazione con la revisione totale della legge sul CO2.

La vigente legge sul CO2 chiede al Consiglio federale di sottoporre a tempo debito proposte per ulteriori obiettivi di riduzione per il periodo successivo al 2020. Con il presente progetto il Consiglio federale sottopone una proposta per l’impostazione della politica climatica svizzera dopo il 2020. Il campo d’applicazione della nuova legge comprende, come finora, tutti i gas serra regolamentati a livello internazionale (CO2, CH4, N2O, SF6, NF3, HFCs e PFCs), nonché gli effetti del bosco, del legno utilizzato nell’edilizia ed eventualmente in futuro anche dall’utilizzo dei suoli (variazione del tenore di carbonio nel terreno). Questa circostanza deve esprimersi meglio cambiando il titolo della legge in «Legge federale sulle riduzioni delle emissioni di gas serra», il titolo breve «legge sul CO2» viene invece mantenuto. Per il 2030 il Consiglio federale persegue una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 50 per cento rispetto al 1990. Nel frattempo, le emissioni di gas serra in Svizzera devono scendere di almeno il 30 per cento e al massimo il 20 per cento della prestazione di riduzione può essere fornita all’estero, che con riferimento a quest’ultima nel 2030 significa un rapporto Svizzera-estero di 60:40. Il presente rapporto sui risultati contiene al numero 1.2 una descrizione della procedura di consultazione e della suddivisione dei partecipanti in gruppi alla quale si è proceduto. Al numero 2 vengono riassunti i principali risultati della consultazione, mentre al numero 3 vengono poi riportate le richieste e le reazioni

1 Stato: 9 novembre 2017.

2 La Conferenza delle Parti si compone dei Paesi che hanno ratificato l’Accordo di Parigi. 4/74 233.11-00703/00034/00003/Q384-0702