Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 74 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: Q384-0702
2.3.3 Programma Edifici
Nel settore degli edifici, la proposta di abbandonare la destinazione parzialmente vincolata dei proventi della tassa sul CO2 al Programma Edifici è rifiutata da una maggioranza dei partecipanti, nello specifico costituita dalle organizzazioni ambientaliste, da una maggioranza dei Cantoni e dalla maggior parte delle imprese.
2.3.4 Divieto sussidiario di impianti di riscaldamento a base di agenti energetici fossili
Circa due terzi dei partecipanti (in particolare la maggior parte delle imprese, la maggioranza dei Cantoni e un’esigua maggioranza dei partiti politici) respingono il divieto sussidiario di impianti di riscaldamento a base di agenti energetici fossili. Le organizzazioni ambientaliste e alcuni Cantoni e partiti politici sono piuttosto favorevoli a questo divieto sussidiario.
2.3.5 Obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti
Una buona maggioranza dei partecipanti (nello specifico le organizzazioni ambientaliste, i Cantoni e la maggior parte dei partiti politici) è favorevole al mantenimento dell’obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti. Se la maggioranza dei partecipanti (in particolare i partiti politici, gli attori dell’economia energetica, le organizzazioni ambientaliste e altre associazioni) invita a rialzare l’aliquota di compensazione svizzera, un certo numero di partecipanti (principalmente le imprese e una maggioranza degli attori del settore dei trasporti) auspica di rendere flessibili queste aliquote o allora di ridurre quella svizzera. Una minoranza dei partecipanti (la maggior parte dei Cantoni e commissioni, conferenze, associazioni dei Comuni) è favorevole a un’aliquota di compensazione svizzera fissata al dieci per cento al minimo e al 20 per cento al massimo.
2.3.6 Prescrizioni sulle emissioni di CO2 per i veicoli
La grande maggioranza dei partecipanti è esplicitamente favorevole al mantenimento delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 per i veicoli. Molti di loro criticano invece l’assenza di proposta di altri provvedimenti di riduzione più efficaci nel settore dei trasporti. Sia tra le associazioni mantello nazionali dell’economia e le imprese, sia tra i Cantoni, i partiti politici e le organizzazioni ambientaliste ricorre spesso la critica a un progetto che si concentra troppo sul settore degli edifici o dell’industria. Così, viene evocata sovente la possibilità di introdurre una tassa su tutte le emissioni di CO2. Peraltro, molti partecipanti auspicano che i carburanti (quali i biocarburanti e i carburanti sintetici) e i veicoli che emettono poco o niente CO2 siano maggiormente incentivati. Taluni partecipanti vorrebbero anche che venga presa in considerazione l’istituzione di un sistema di mobility pricing5.
2.3.7 Fondo per le tecnologie
L’abbandono della destinazione parzialmente vincolata dei proventi della tassa sul CO2 al fondo per le tecnologie è respinto dalla maggioranza dei partecipanti, in particolare dalla quasi totalità dei Cantoni e dalle organizzazioni ambientaliste.
2.3.8 Attività di formazione, di formazione continua, d’informazione al pubblico e di consu-
lenza ai professionisti
Il mantenimento delle attività di formazione, di formazione continua, d’informazione al pubblico e di consulenza ai professionisti incontra un ampio sostegno.
5 Il mobility pricing si prefigge di utilizzare più efficacemente le capacità stradali e ferroviarie esistenti e di ridurre i picchi di affluenza. Si applica a tutte le modalità di trasporto e concerne dunque tanto la strada quanto la ferrovia. Questo concetto si distingue dal pedaggio stradale (road pricing) che concerne esclusivamente la strada (come p. es. a Londra o a Stoccolma). 7/74 233.11-00703/00034/00003/Q384-0702