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Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 11 pagine
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Legge federale sulla riduzione delle emissioni di gas serra (Legge sul CO2)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 74 e 89 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del …2,
decreta
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
1La presente legge si prefigge di ridurre le emissioni di gas serra, in particolare le emissioni di CO2 derivanti dall’utilizzazione energetica di combustibili e carburanti fossili, per contribuire a limitare l’aumento della temperatura globale a meno di due gradi centigradi.
2Il Consiglio federale designa i gas serra.
Art. 2 Definizioni
Nella presente legge si intendono per:
a. combustibili: agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore o di luce, per la produzione di energia elettr ica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti ICFC);
b. carburanti: agenti energetici fossili utilizzati nei motori a combustione per la produzione di energia;
c. diritti di emissione: diritti negoziabili per l’emissione di gas serra che vengono assegnati a titolo gratuito o messi all’asta dalla Confederazione o da Stati o da Comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni riconosciuti dal Consiglio federale;
d. diritti di emissione per impianti: diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a gestori di impianti o messi all’asta per questi ultimi;
e. diritti di emissione per aeromobili: diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a gestori di aeromobili o messi all’asta per questi ultimi;
f. impianti: unità tecniche fisse;
g. imprese: gestori di impianti in un sito;
h. attestati di riduzione delle emissioni: attestati negoziabili in Svizzera per le riduzioni di emissioni di gas serra comprovate nel nostro Paese;
i. certificati di riduzione delle emissioni: attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni di emissioni di gas serra conseguite all’estero.
Art. 3 Obiettivi di riduzione
1Nel 2030 le emissioni di gas serra possono ammontare a un massimo del 50 per cento delle stesse emissioni del 1990. Nella media del periodo 2021–2030 le emissioni di gas serra devono essere ridotte almeno del 35 per cento rispetto al 1990.
2Nel 2030 la riduzione delle emissioni di gas serra può avvenire mediante provvedimenti realizzati all’estero in una percentuale massima del 40 per cento. Nella media del periodo 2021–2030 la riduzione delle emissioni di gas serra ottenuta mediante provvedimenti realizzati all’estero può ammontare a un massimo del 28 per cento.
3La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera, dedotte le seguenti emissioni:
a. emissioni per le quali sono stati consegnati diritti di emissione da Stati o da Comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni riconosciuti dal Consiglio federale; ed
b. emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali.
4Il Consiglio federale può fissare obiettivi e obiettivi intermedi per:
RS ..........
1 RS 101
2 Testo della nota a piè di pagina 2016–......