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Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 3 pagine

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Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici RU 2016

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q. cormorano

dal 1° marzo al 31 agosto

2Abrogato

3Le specie seguenti possono essere regolate tutto l’anno:

a. specie animali non indigene;

b. animali domestici e da reddito inselvatichiti.

5Dopo aver sentito l’UFAM, i Cantoni possono accorciare temporaneamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie.

Art. 7, rubrica nonché cpv. 2 e 3

Specie protette e regolazione degli effettivi di specie protette

2Dopo aver sentito l’UFAM, i Cantoni possono prevedere interventi in effettivi di specie animali protette per le quali il Consiglio federale ha consentito in linea di massima una regolazione. Tali interventi non devono mettere in pericolo l’effettivo della popolazione interessata e devono essere necessari per:

a. la protezione degli spazi vitali o la conservazione della diversità delle specie; oppure

b. la prevenzione di danni ingenti o di un pericolo concreto per l’uomo, che non può essere garantita mediante misure ragionevolmente esigibili.

3Effettivi elevati delle seguenti specie protette possono essere regolati nei seguenti periodi:

a. stambecco

dal 15 agosto al 30 novembre

b. lupo

dal 3 gennaio al 31 marzo

Art. 8 Abbattimento di animali ammalati o feriti

I guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva possono abbattere in qualsiasi momento gli animali ammalati o feriti, se ciò è necessario per prevenire la diffusione di malattie o per ragioni legate alla protezione degli animali. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all’autorità cantonale della caccia.

Art. 9 cpv. 1 lett. cbis

1Necessita di un’autorizzazione della Confederazione chi vuole:

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cbis. catturare, marcare, sottoporre a campionamento o uccidere per scopi scientifici animali di specie protette.

Art. 12 cpv. 2 e 4

2I Cantoni possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo concreto per l’uomo. Possono affidare l’esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un’autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.

4Abrogato

Art. 14 cpv. 4

4La Confederazione gestisce il centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica. Essa promuove l’informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni d’importanza nazionale al servizio della formazione, della ricerca e della consulenza.

Art. 20 cpv. 2

2Il ritiro dell’autorizzazione vale per tutta la Svizzera e non può essere sospeso con la condizionale.

Art. 24 cpv. 2-4

2L’autorità federale che esegue un’altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell’adempimento di tale compito, anche per l’esecuzione della presente legge. Prima di prendere una decisione consulta i Cantoni interessati. L’UFAM e gli altri servizi federali interessati collaborano all’esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

3Se la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata per determinati compiti, il Consiglio federale ne disciplina l’esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

4Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure adottate dai Cantoni in base alla presente legge.

2 RS 172.010