Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/39: Revisione dell'art. 69 dell'ordinanza sulle case da gioco · 5 pagine

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IDP 20160428-34 Beilage 01 Erläuternder Bericht_IT

N. di riferimento: COO.2180.109.7.182621 / 217.1/2016/00002

adeguata. Al momento, la deroga riguarderebbe soltanto i casinò di San Moritz e Davos.

Quello di Crans-Montana non ha attualmente problemi di redditività.

Si tratta di una soluzione temporanea destinata ad aiutare i due casinò fino all’entrata in vigore della nuova legge sui giochi in denaro.

L'entrata in vigore della presente revisione è prevista per la fine della stagione invernale 2016-2017, ossia il 1° marzo 2017.

1.3 Valutazione della soluzione proposta

Come illustrato sopra, i casinò di Davos e San Moritz hanno problemi di redditività. Dalla loro apertura, la maggior parte degli esercizi annuali si è conclusa in perdita, seppur con fluttuazioni notevoli quanto al loro ammontare. Tale situazione pregiudica, a breve o medio termine, la sopravvivenza dei due casinò. Con la misura proposta, il Consiglio federale intende contribuire a migliorare la loro situazione economica. Infatti, le case da gioco nelle regioni di montagna corrispondono a un interesse della regione d’ubicazione, poiché ne aumentano l’attrattiva turistica, permettendo di offrire, oltre agli sport invernali, anche altre attività per il tempo libero. Inoltre, le case da gioco rafforzano l’economia delle regioni periferiche, soprattutto grazie alle possibilità d’impiego che offrono. D’altronde, le case da gioco in questione costituiscono una fonte di entrate per i Cantoni d’ubicazione, da una parte, e per la Confederazione, per il tramite dell’AVS, dall’altra. Tanto la tassa federale sulle case da gioco, il cui gettito è destinato all’AVS, quanto l’imposta cantonale prevista dall’articolo 43 LCG sono prelevate dal prodotto lordo dei giochi e non dai proventi. Esse continuano quindi a essere versate anche se i casinò registrano una perdita. Anche da questo punto di vista la sopravvivenza delle case da gioco è di interesse generale.

Pur non garantendo alle case da gioco in questione di uscire dal passivo, la soluzione proposta permetterà perlomeno di diminuire le perdite, migliorando le probabilità di sopravvivere nei prossimi anni, in attesa dell’entrata in vigore della nuova legislazione sui giochi in denaro, prevista per il 2019. Nell’ambito di tale revisione generale dovranno essere discusse le condizioni generali in cui operano le case da gioco, in particolare quelle situate nelle regioni di montagna.

La misura proposta relativizza il divieto delle case da gioco dotate unicamente di apparecchi automatici per il gioco d’azzardo che si evince dall’articolo 8 LCG e dal commento del messaggio a tale disposizione. Tuttavia il divieto di massima non è messo in discussione. Infatti, la deroga proposta non mira a permettere alle case da gioco di trasformarsi in meri casinò di apparecchi automatici per il gioco d’azzardo, bensì soltanto a limitare il periodo in cui devono essere offerti giochi da tavolo. L’articolo 69 capoverso 1 OCG prevede già una restrizione, in quanto dispone che il settore dei giochi da tavolo deve essere aperto durante almeno la metà del periodo d’apertura giornaliera della casa da gioco (e non, ad esempio, durante l’intero orario di apertura). Al fine di tenere conto delle peculiarità dei casinò di montagna, il vigente articolo 69 capoverso 1bisOCG estende tale periodo autorizzando la chiusura completa per 60 giorni all’anno. La revisione proposta si limita a prolungare questo periodo di chiusura completa per tenere conto nel miglior modo possibile della realtà economica delle case da gioco, ma non le autorizza a trasformarsi in meri casinò di apparecchi automatici per il gioco d’azzardo. I giochi da tavolo continueranno a essere presenti e potranno essere esercitati nei periodi di alta frequenza. Occorre aggiungere che il campo d’applicazione della deroga proposta rimane molto limitato poiché riguarda soltanto due case da gioco durante una fase transitoria di qualche anno.

2 Commento alla disposizione

La revisione dell’articolo 69 capoverso 1bisOLC proposta in questa sede riprende il tenore vigente della disposizione e si limita a modificare la durata massima della deroga, che passa a 270 giorni all’anno.

La disposizione conferisce alla CFCG la competenza di autorizzare la deroga. Spetta a quest’ultima valutare se sono soddisfatte le condizioni per una deroga. In caso affermativo spetta altresì alla CFCG decidere se concedere la deroga (disposizione potestativa). Non sussiste quindi un diritto alla deroga.