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Consultazione 2016/40: Applicazione della decisione OMC riguardo alla concorrenza all'esportazione · 3 pagine

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Legge federale su l’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati RU 2016

Art. 6a Rapporto

Il Consiglio federale presenta annualmente all’Assemblea federale, per approvazione, un rapporto sui provvedimenti presi in virtù dell’articolo 1. L’Assemblea federale decide se questi provvedimenti devono restare in vigore e se devono essere completati o modificati.

Capo terzo (art. 7 e 8)

Abrogato

Titolo prima dell’art. 9 e art. 9

Abrogati

Art. 10 cpv. 1 e 2

1Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. Esso definisce segnatamente i prodotti agricoli di base e stabilisce il modo di determinare i prezzi giusta l’articolo 2.

2Il Consiglio federale può incaricare un dipartimento di stabilire periodicamente gli elementi tariffali mobili.

Art. 10a Disposizione transitoria della modifica del…

Per esportazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della modifica del … possono essere presentate domande per la concessione di contributi all’esportazione secondo il diritto anteriore fino al 28 febbraio dopo l’entrata in vigore della modifica.

II

La legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 3, primo periodo

3Il supplemento è di 15 centesimi meno l’importo del supplemento per il latte commerciale secondo l’articolo 40.

Art. 40 Supplemento per il latte commerciale

1La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale.

2Il Consiglio federale stabilisce l’importo del supplemento e le condizioni.

4 RS 910.1