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Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 2 pagine

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mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni, sussiste il sospetto fondato di una grave infrazione fiscale. Commette una grave infrazione fiscale in particolare chi:

a. per sottrarre un’imposta fa uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi, alterati o

contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi;

b. si appropria indebitamente d’imposte alla fonte; o

c. sottrae in maniera continuata importanti somme d’imposta.

Minoranza (Pardini, Bertschy, Birrer-Heimo, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Schelbert)

Stralciare i capoversi 4, 5, 7 e 8

5Se sussiste il sospetto fondato di gravi infrazioni fiscali, o di assistenza o istigazione a tali atti, il capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare l’Amministrazione federale delle contribuzioni a svolgere un’inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni.

6Le banche possono trasmettere alle autorità fiscali comunicazioni in merito al pagamento di redditi dei capitali mobili finalizzate a garantire la riscossione delle imposte svizzere sul reddito e sulla sostanza soltanto con il consenso del beneficiario.

Minoranza (Birrer-Heimo, Bertschy, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Pardini, Schelbert)

Stralciare il capoverso 6

7In relazione al capoverso 4 rimangono salvi gli obblighi di comunicazione delle banche relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

8In relazione a questioni che non rientrano nell’ambito delle infrazioni fiscali, la legge disciplina le condizioni alle quali possono essere fornite attestazioni, informazioni e

comunicazioni.

II

Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. Sempre che non sia ritirata l’iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata», il controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni insieme all’iniziativa, secondo la procedura di cui all’articolo 139b della Costituzione federale.