Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/5: Revisione parziale della legge federale (LIDI) e dell'ordinanza (OIDI) sul numero d'identificazione delle imprese · 6 pagine
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3 I pareri e le proposte in breve
Pareri Cantoni Partiti Associazioni Totale mantello e altre organizzazioni
Approvazione delle modifi- 19 2 122
che senza obiezioni Approvazione di massima 6 28
delle modifiche con varie osservazioni, obiezioni e proposte di adeguamento Approvazione con riserve 11
Totale dei pareri 25 2 431
In sintesi si può concludere che nel complesso il progetto suscita ampi consensi. 22 organizzazioni e istituzioni approvano gli avamprogetti senza obiezioni (AG, AI, AR, BL, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, Unione sindacale svizzera USS, PLR.I Liberali Radicali, PS). Altri sei Cantoni e due organizzazioni approvano espressamente gli avamprogetti, ma avanzano alcune richieste o formulano proposte di modifica e/o integrazione (BE, BS, OW, VD, ZG, ZH, Centre patronal, Global Legal Entity Identifier Foundation [GLEIF]). Una sola organizzazione solleva obiezioni rilevanti (Unione svizzera delle arti e mestieri usam) e quattro destinatari hanno comunicato per iscritto di rinunciare a un parere materiale (GR, Unione delle città svizzere, Unione svizzera degli imprenditori, Associazione dei Comuni Svizzeri).
4 I risultati della consultazione in dettaglio
4.1 Pareri dei Cantoni
Tutti i Cantoni approvano sostanzialmente le modifiche proposte. Un Cantone (GR) non condivide espressamente le modifiche, ma rinuncia a prendere posizione (osservazioni), in particolare perché l’oggetto non ha ripercussioni sui Cantoni e non impone nuovi obblighi alle imprese.
I Cantoni salutano segnatamente il fatto che la designazione dell’UST quale LOU consentirà di sfruttare l’infrastruttura esistente dell’IDI e di conseguenza di adottare una soluzione snella ed economica. Accolgono favorevolmente anche il fatto che la revisione parziale della LIDI e dell’OIDI non addossa ai Cantoni compiti e costi supplementari, a cui si opporrebbero. In proposito, BS chiede espressamente di escludere che la revisione possa introdurre nuovi compiti e obblighi per le autorità fiscali. BE e ZG rilevano espressamente che occorre assolutamente evitare l’obbligo di iscrivere il LEI nel registro di commercio (RC). ZG osserva inoltre che i costi in Svizzera non devono risultare superiori che all’estero e che l’onere per le imprese deve essere ridotto al minimo. Per garantire un’informazione continua dall’UST ai Cantoni, OW suggerisce di menzionare anche le autorità cantonali tra i destinatari della comunicazione della conferma di attribuzione del LEI alle unità IDI, all’articolo 8b capoverso 2 OIDI. ZH chiede di inserire il LEI non tra le caratteristiche addizionali dell’IDI, bensì tra le caratteristiche principali, liberamente accessibili a tutti. VD ha solo due osservazioni di carattere terminologico e chiede che si definisca nella LIDI quali sono le unità rilevanti per il LEI.