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Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 4 pagine
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3. Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane
Art. 92, rubrica, nonché cpv. 3−6
Impieghi all’estero
3 Nell’ambito di provvedimenti internazionali, l’AFD può mettere a disposizione di Stati esteri e dell’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen il materiale di sorveglianza delle frontiere.
4 L’AFD può impiegare agenti di collegamento all’estero e assegnare loro in particolare i seguenti compiti:
a. raccolta di informazioni strategiche e tattiche necessarie all’AFD per l’adempimento dei propri compiti previsti dalla legge;
b. scambio di informazioni tra le autorità partner nello Stato d’accoglienza e presso organizzazioni internazionali nonché tra le autorità svizzere;
c. promozione della cooperazione giudiziaria e di polizia.
5 L’AFD, d’intesa con l’Ufficio federale di polizia (fedpol), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento di fedpol. Nel quadro dei compiti delegati dall’AFD, gli agenti di collegamento di fedpol sono equiparati a quelli dell’AFD per quanto riguarda l’accesso ai sistemi d’informazione e il diritto di elaborare i dati, purché ciò sia necessario per l’adempimento dei compiti.
6 Il Consiglio federale è autorizzato a:
a. concludere trattati internazionali di cooperazione concernenti l’impiego di personale dell’AFD in seno all’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen;
b. concordare con le autorità estere competenti l’impiego di agenti di collegamento dell’AFD.
11 RS 631.0