Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 4 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambientali, autunno 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OLTRiF
1 Situazione iniziale
Sotto l’egida del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (PNUA) è stata elaborata la Convenzione di Minamata sul mercurio. La Convenzione persegue l’obiettivo di sottrarre nella misura del possibile dal circuito economico, il mercurio, un metallo tossico. La Svizzera ha depositato il 25 maggio 2016 i documenti per la ratifica.
Il rispetto delle disposizioni della Convenzione richiede nell’ambito della loro attuazione nazionale la modifica di quattro ordinanze:
- l’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81;
- l’ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600;
- l’ordinanza sul traffico di rifiuti, OTRif; RS 814.610;
- l’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti OLTRiF; RS 814.610.1.
Indicazioni dettagliate sulla convenzione e sulle ordinanze qui non trattate sono disponibili nel rapporto esplicativo sulla ORRPChim.
2 Compatibilità con il diritto europeo
I nuovi codici dei rifiuti da introdurre per il mercurio sono identici a quelli già in vigore nel diritto europeo.
3 Commenti ai singoli articoli
3.1 Modifica dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti1
Per la Svizzera e i Paesi dell’Unione europea esiste un elenco dei rifiuti suddiviso per la provenienza dei rifiuti armonizzato, tranne poche eccezioni, con l’ordinanza sulle liste per il traffico dei rifiuti. A fine 2014, con decisione della Commissione europea2 nell’elenco sono stati recepiti, fra l’altro, due nuovi codici per i rifiuti contenenti mercurio. Per la presente modifica dell’ordinanza sulle liste per il traffico dei rifiuti tali designazioni devono essere riprese tali e quali.
Nel capitolo «Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati» (16 03) deve essere recepito il codice dei rifiuti 16 03 07 (rs) «Mercurio metallico». In futuro, questo codice dovrà essere attribuito in particolare al mercurio metallico non più utilizzato proveniente dalla sostituzione di elettrolisi cloro-alcaline di processi esenti da mercurio. Questi rifiuti sono al contempo considerati rifiuti speciali.
Se il mercurio metallico viene trasformato in solfuro mercurico, stabile, questo dovrà in futuro essere descritto nel codice dei rifiuti 19 03 08 «Mercurio parzialmente stabilizzato». Nella versione vigente dell’ordinanza sulle liste per il traffico dei rifiuti manca il capitolo 19 03 «Rifiuti stabilizzati e consolidati». Per poter recepire il codice dei rifiuti 19 03 08 occorre quindi introdurre anche la rubrica corrispondente.
La definizione di mercurio «parzialmente» stabilizzato si riferisce al fatto che una trasformazione chimica completa non è possibile. Anche per questo processo di trasformazione esiste di fatto uno stato della tecnica il quale presume attualmente un grado di trasformazione superiore al 99,9 per cento.
1 Ordinanza del 18 ottobre 2005 del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1).
2 Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. GU L370 del 30 dicembre 2014, pag. 44. 3/4 054.11-00539/00006/00002/P392-0714