Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 51 pagine
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Allegato 2: Dichiarazione congiunta con il Brasile
Dichiarazione congiunta
Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera, rappresentato dal Segretario di Stato per le questioni finanziari internazionali,
e
il Ministero delle finanze della Repubblica federative del Brasile, rappresentato dal Direttore generale,
considerando le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federative del Brasile,
desiderosi di migliorare la cooperazione in materia fiscale e nell’ambito dei servizi finanziari tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federative del Brasile,
consapevoli delle esigenze imposte dalle procedure legislative nazionali applicabili,
hanno convenuto quanto segue:
1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre per il periodo di rendicontazione dal 2018 il reciproco scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari fondato sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall’OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2019).
Questo fermo restando che:
a) la Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Giurisdizioni;
b) l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni;
c) la notifica di cui alla Sezione 7 (Durata dell’Accordo) dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell’Organo di coordinamento nella quale figuri anche la dichiarazione che le disposizioni giuridiche necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni sono in vigore;
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