Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 51 pagine

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regolarizzazione dei redditi e degli averi non dichiarati è già in corso da qualche anno e le aspettative al riguardo dovrebbero essere soddisfatte. In questo contesto è ipotizzabile che, grazie ad adeguate possibilità di regolarizzazione del passato negli Stati e territori in questione, gli sviluppi nell’ambito dei redditi e patrimoni non dichiarati siano già in fase avanzata.

10 Programma di legislatura

Il progetto corrisponde all’indirizzo politico 1 «la Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità» e in particolare all’obiettivo 2 «la Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività» del messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015–2019.

11 Aspetti giuridici

11.1 Costituzionalità

In ragione della loro natura politica e programmatica, le dichiarazioni congiunte costituiscono degli strumenti internazionali giuridicamente non vincolanti che non devono sottostare all’approvazione dell’Assemblea federale ai sensi dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. e possono essere conclusi dal Consiglio federale nel quadro della sua competenza generale di gestione degli affari esteri secondo l’articolo 184 capoverso 1 Cost..

Per contro, gli avamprogetti di decreto federale che autorizzano il Consiglio federale a comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento che i Paesi interessati dal presente progetto devono figurare nell’elenco degli Stati con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). Gli avamprogetti di decreto federale si fondano sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza negli affari esteri.

11.2 Conformità con il diritto internazionale

Con diversi Stati partner citati nel presente progetto la Svizzera ha già concluso convenzioni per evitare la doppia imposizione (CDI) o accordi sullo scambio di informazioni in ambito fiscale (TIEA). Le CDI sono accomunate dal fatto di limitare i diritti di imposizione della Svizzera e dei suoi Stati partner allo scopo di evitare le doppie imposizioni. Di regola esse contengono anche una clausola concernente lo scambio di informazioni. Anche i TIEA prevedono una disposizione sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Stato Tipo di accordo In vigore dal

Argentina CDI 27 novembre 2015

Brasile TIEA Firmato il 23 novembre 2015

India CDI 7 ottobre 2011

Messico CDI 23 dicembre 2010

Sudafrica CDI 27 gennaio 2009

Cile CDI 5 maggio 2010

Israele CDI 22 dicembre 2003

Nuova Zelanda CDI 21 novembre 1981

Andorra TIEA 27 luglio 2015

Isole Faroer CDI 29 novembre 2010

Groenlandia TIEA 22 luglio 2015

San Marino TIEA 20 luglio 2015

Barbados CDI 23 febbraio 1955

Isole Vergini CDI 1° gennaio 1961 (estensione della precedente CDI con il Britanniche Regno Unito)

Seychelles TIEA 10 agosto 2015

Uruguay CDI 28 dicembre 2011

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