Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 51 pagine
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Con Monaco, Bermuda, le Isole Cayman, Maurizio e le Isole Turks e Caicos la Svizzera non ha ad oggi concluso nessuna convenzione fiscale su base bilaterale.
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni non pregiudica le CDI e i TIEA esistenti tra la Svizzera e ciascuno degli Stati e territori interessati dal presente progetto. La Svizzera e questi Paesi potranno effettuare lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base della Convenzione sull’assistenza amministrativa, dell’Accordo SAI e dell’attivazione bilaterale oggetto del presente rapporto.
La Convenzione sull’assistenza amministrativa costituisce inoltre una base giuridica per lo scambio di informazioni su domanda e per lo scambio di informazioni spontaneo in conformità con lo standard dell’OCSE. In questo modo si allarga notevolmente il gruppo di Stati con cui poter scambiare su domanda informazioni di natura fiscale.
11.3 Forma dell’atto
Conformemente all’articolo 163 capoverso 2 Cost., gli atti che non contengono norme di diritto sono emanati sotto forma di decreto federale. Secondo l’articolo 39 LSAI l’Assemblea federale approva l’inclusione di uno Stato nell’elenco dell’OCSE secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f Accordo SAI mediante decreto federale semplice, il quale non sottostà a referendum facoltativo.
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