Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 17 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per il 2018/2019 con 41 Stati partner
dei servizi bancari transfrontalieri, un atto, questo, che non dovrebbe essere «premiato» con l’attivazione dello scambio automatico di informazioni.
Secondo l’ASG, molti degli Stati partner selezionati non offrirebbero sufficienti possibilità di regolarizzazione. A causa di tale mancanza, con lo scambio automatico di informazioni i contribuenti interessati anziché sospinti verso l’onestà fiscale, sarebbero dirottati, a discapito delle buone intenzioni, verso altre piazze finanziarie che, invece, continuerebbero a offrire loro una ridotta imposizione di reddito e sostanza, come potrebbe essere il caso degli Stati Uniti. Estendendo lo scambio automatico di informazioni ai Paesi con possibilità di regolarizzazione insufficienti, la politica svizzera starebbe pervertendo gli obiettivi di fondo dell’iniziativa.
4.4. Accesso al mercato
Il PPD, il PLR, l’ASB, economiesuisse, l’usam, l’UBCS, l’ABPS, l’ABES, l’ABG, il CP, la Fondation GE, la FER e il PLR-GE ritengono che l’accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari sia un aspetto determinante per il mantenimento della competitività internazionale della piazza finanziaria svizzera. Per questa ragione le trattative sullo scambio automatico di informazioni dovrebbero essere accompagnate da dialoghi sul miglioramento dell’accesso al mercato. Sarebbe importante avviare tempestivamente colloqui con i mercati target strategici ed esigere dalle rispettive autorità che dichiarino il proprio consenso e delineino soluzioni concrete. Prima di attivare lo scambio automatico di informazioni con un determinato Stato, occorrerebbe quantomeno insistere, nel quadro dei negoziati, sull’adeguamento delle regolamentazioni nazionali che renderebbero più gravosa una relazione bancaria estera.
L’UDC è dell’avviso che l’attivazione dello scambio automatico di informazioni può essere concessa soltanto se gli Stati partner garantiscono in contropartita l’accesso a lungo termine ai loro mercati finanziari.
Per quanto attiene alle considerazioni espresse nel rapporto esplicativo, il CP e il PLR-GE trovano deludente che il Governo svizzero dinnanzi a questa richiesta di fondamentale rilevanza si siano accontentati di mere dichiarazioni d’intenti. Occorrerebbe reclamare invece l’adozione di misure concrete atte a migliorare l’accesso al mercato e verificarne l’effettiva realizzazione.
4.5. Principio di specialità, confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati
Secondo il Cantone di GE, il PPD, l’ASB, economiesuisse, l’UBCS, l’ABPS, l’ABES, l’ABG, il CP, la Fondation GE, la FER e il PLR-GE l’introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe essere vincolata ai requisiti minimi definiti dallo standard globale e dai mandati di negoziazione del Consiglio federale, in particolare all’osservanza del principio di specialità, al rispetto della confidenzialità e della sicurezza dei dati scambiati e all’applicazione dei requisiti giuridici minimi di protezione dei dati rilevanti in materia. A fronte di qualsiasi violazione di tali principi, il Consiglio federale dovrebbe disporre della facoltà di non introdurre o di sospendere lo scambio automatico di informazioni con questi Stati e territori.
Gli stessi partecipanti chiedono inoltre che il Consiglio federale verifichi nel settembre del 2019, prima dell’inizio della trasmissione dei dati agli Stati partner e ai territori, che questi rispettino la sicurezza dei dati e la confidenzialità secondo lo standard dell’OCSE e che gli Stati partner e i territori che hanno già ottenuto informazioni nel settembre del 2018, le utilizzino esclusivamente agli scopi previsti. Qualora tale verifica dovesse rilevare inottemperanze, lo scambio automatico di informazioni con lo Stato o il territorio interessato dovrebbe essere sospeso. Il Parlamento dovrebbe recepire una relativa clausola nel decreto di approvazione. In tal modo l’implementazione seguirebbe una tempistica graduale e si fonderebbe su criteri oggettivi. Anziché sospendere lo scambio automatico di informazioni con uno Stato o un territorio inadempiente, sarebbe