Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 17 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per il 2018/2019 con 41 Stati partner

più semplice non procedere affatto alla sua introduzione finché detto Stato o territorio non avrà colmato le proprie lacune.

Il PS e il PES ritengono che i requisiti in materia di protezione dei dati come sono stati presentati dal Consiglio federale siano adeguatamente soddisfatti, ma chiedono l’assoluto rispetto di elevati standard di protezione dei dati affinché le informazioni restino confidenziali e siano accessibili soltanto alle persone autorizzate dalle autorità competenti. Inoltre il PS rileva che la Svizzera non sarebbe l’unico Stato confrontato con la delicata questione della confidenzialità, della sicurezza e della protezione dei dati, ma la stessa problematica impegnerebbe anche le altre piazze finanziarie. La Svizzera potrebbe addirittura fondarsi sull’esperienza di altri Paesi che hanno già introdotto lo scambio automatico di informazioni (ad es. il Liechtenstein). Se gli early adopters dovessero incontrare difficoltà, la Svizzera avrebbe, dal canto suo, tempo a sufficienza per reagire. In caso di importanti non conformità, si dovrebbe interrompere senza eccezioni la trasmissione di dati ed esaminare la possibilità di uno scambio di informazioni non reciproco. In aggiunta, il PS appoggia la richiesta di maggiori garanzie giuridiche in materia di protezione dei dati avanzata dall’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) per i Paesi che si vuole includere nella rete di Stati partner ma che non figurano nell’elenco dell’IFPDT.

Il Cantone di AR e la STEP sottolineano che nella valutazione dei requisiti in materia di protezione dei dati dovrebbero essere determinanti le conclusioni riportate nell’elenco dell’IFPDT. Da questo elenco si evincerebbe che numerosi Stati proposti non garantirebbero un’adeguata protezione dei dati. Questi dovrebbero essere sottoposti a un esame approfondito che, a parere del Cantone di AR, dovrebbe essere eseguito imperativamente dall’IFPDT. Il PLR critica il fatto che, ad eccezione del Liechtenstein, nessuno degli Stati del secondo progetto posto in consultazione disporrebbe di un sistema di protezione dei dati che l’IFPDT ha valutato come «adeguato». Pertanto non si dovrebbe acconsentire alla trasmissione di informazioni relative ai conti verso questi Paesi, finché non garantiranno che i dati inoltrati godranno di un trattamento conforme allo Stato di diritto. L’UDC reputa che sia palese che uno Stato partner debba rispettare la protezione dei dati e il principio di specialità e quindi non comprende perché il rapporto esplicativo spiegherebbe che il livello di protezione dei dati offerto dai Paesi selezionati dovrebbe rispettare i requisiti minimi costituzionali, quando lo stesso IFPDT non riconoscerebbe ai medesimi Stati una protezione dei dati adeguata. privatim reputa estremamente problematico il fatto che con lo scambio automatico di informazioni siano forniti dati a Paesi che sull’elenco dell’IFPDT figurano come Stati che non hanno un livello di protezione dei dati equivalente a quello della Svizzera.

Il PLR esprime profonde riserve per quanto attiene alla confidenzialità e al principio di specialità. Per alcuni dei partner proposti sussisterebbe un rischio elevato che si abusi delle informazioni inoltrate per scopi fiscali non previsti. L’ASA ed economiesuisse rimarcano l’importanza della protezione e della sicurezza dei dati. La Svizzera dovrebbe verificare con spirito critico in ogni singolo caso, e non solo sul piano teorico o sulla base di esami eseguiti da altri organi, se i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati negli Stati e nei territori partner sono effettivamente soddisfatti. Infatti rientrerebbe nell’interesse dei clienti degli istituti finanziari svizzeri che nei Paesi riceventi i dati trasmessi fossero realmente trattati con una confidenzialità conforme al principio di specialità. Il Cantone di ZG avanza alcune riserve rispetto all’equivalenza della protezione dei dati in determinati Stati e territori ed esige, in vista di un’eventuale attivazione, che questo aspetto sia verificato per ogni singolo Stato partner e territorio.

A parere dell’ASG, il rispetto delle prescrizioni dello standard comune di comunicazione di informazioni dell’OCSE (di seguito «standard comune di comunicazione») nell’ambito della protezione dei dati e del principio di specialità rappresenterebbe un presupposto fondamentale per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni. In questo contesto non sarebbe suffi-