Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/21: Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro - Disposizioni speciali per studi veterinari e cliniche per animali (art. 21 OLL 2) · 3 pagine
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possono prestare picchetto al massimo per dieci giorni nell’arco di quattro settimane. In questo caso per anno civile sono ammessi in media non più di sette servizi di picchetto con uno o più interventi in un mese. Si conta dunque il numero di servizi di picchetto con intervento effettivo e non ogni singolo intervento per notte di picchetto.
La regola generale della OLL 1 per le aziende di piccole dimensioni prevede invece che, eccezionalmente, un lavoratore possa essere di picchetto al massimo 14 giorni nello spazio di quattro settimane, purché il numero degli interventi di picchetto effettivi nella media di un anno civile non superi un totale di cinque al mese (art. 14 cpv. 3 OLL 1). I veterinari che operano in piccoli studi non riescono chiaramente a rispettare questa media, per cui si propone un moderato aumento del numero medio di interventi di picchetto effettivi. Al contempo è stato ridotto il numero dei servizi di picchetto ammessi in modo da evitare un eccessivo affaticamento dei lavoratori.
Capoverso 3:
Secondo questa disposizione, durante le notti di picchetto è possibile ridurre a nove ore la durata del riposo giornaliero, purché nella media di due settimane sia comunque di 12 ore. Si tratta di una deviazione dalla norma generale dell’articolo 19 capoverso 3 OLL 1, secondo la quale il periodo di riposo giornaliero deve essere sempre di 11 ore dopo le notti di picchetto.
Per il resto si applicano invece le regole generali per il servizio di picchetto: tra gli interventi deve esserci almeno un periodo di riposo minimo di quattro ore consecutive, altrimenti, immediatamente dopo l’ultimo intervento dev’essere accordato il periodo di riposo giornaliero complessivo (art. 19 cpv. 3 OLL 1), che per le notti di picchetto dei veterinari è di nove ore.
18.00 22.00 1:00 6.00
Inizio del lavoro Lavoro normale interventoRiposo possibile già dalle 6.00 Riposo
Durata: 4 ore Durata: 5 ore
2.2 Modifica delle disposizioni speciali per studi veterinari e cliniche per animali
a) Rettifica dell’articolo 18 OLL 2 – studi medici e dentistici
Ora che le disposizioni speciali per gli studi veterinari sono state associate a quelle per le cliniche per animali, è necessario rettificare la rubrica e il testo dell’ordinanza. Gli studi veterinari sono stati cancellati da questo articolo, per cui il nuovo articolo 18 si riferisce esclusivamente agli studi medici e dentistici. La disposizione speciale per queste due categorie di lavoratori resta invariata.
b) Accorpamento e completamento dell’articolo 21 OLL 2 – studi veterinari e cliniche per animali
Nell’articolo 21 OLL 2 gli studi veterinari vengono accorpati alle cliniche per animali. L’articolo 4 resta applicabile agli studi veterinari per tutta la notte e tutta la domenica se si tratta di garantire la cura e l’assistenza di animali o il servizio delle urgenze. Ciò significa che in questi casi è possibile prestare lavoro notturno e domenicale senza obbligo di autorizzazione. Viene aggiunto anche un rimando al nuovo articolo 8b OLL 2, che si applica esclusivamente al servizio delle urgenze (cpv. 2).
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