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Consultazione 2017/46: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione militare (OAM); premio d'assicurazione malattie nell'assicurazione militare · 4 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione militare
(OAM)
Modifica del…
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Sostituzione di un termine
Negli articoli 12 e 14 capoverso 3 «Dipartimento» è sostituito con «DFI».
Art. 8 Premio per le prestazioni in caso di malattia degli assicurati a titolo
professionale e degli assicurati a titolo facoltativo
1Il premio mensile per le prestazioni in caso di malattia ammonta a xxx2 franchi.
2Per gli assicurati a titolo professionale, il cui stipendio rientra in una delle seguenti fasce, il premio è ridotto come segue:
a. se il loro stipendio è pari o inferiore all’importo massimo previsto nella classe
di stipendio 10: del 48 per cento;
b. se il loro stipendio supera l’importo massimo secondo la lettera a ed è pari o
inferiore all’importo massimo previsto nella classe di stipendio 13: del 27 per cento;
c. se il loro stipendio supera l’importo massimo secondo la lettera b ed è pari o
inferiore all’importo massimo previsto nella classe di stipendio 16: del 12 per cento.
RS ..........
1 RS 833.11
2 Il premio potrebbe raggiungere un ordine di grandezza di 325 franchi al mese. Cfr. al riguardo anche il numero 4.3 del rapporto esplicativo. 2017–......