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Consultazione 2017/46: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione militare (OAM); premio d'assicurazione malattie nell'assicurazione militare · 4 pagine

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3Determinante per la riduzione è lo stipendio secondo l’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 20013 sul personale federale (OPers) comprese le indennità di funzione, le indennità speciali e le indennità in funzione del mercato del lavoro secondo gli articoli 46, 48 e 50 OPers.

Art. 8a Supplemento secondo l’articolo 66c capoverso 2 della legge

Per le persone assicurate presso l’assicurazione facoltativa di base (assicurati a titolo facoltativo), il supplemento per le prestazioni in caso di infortunio ammonta a xxx4 franchi al mese.

Art. 8b Rilievo dei premi per gli assicurati a titolo professionale

1Il premio è dovuto mensilmente ed è dedotto direttamente dallo stipendio.

2L’obbligo di versare il premio per le prestazioni in caso di malattia conformemente all’articolo 66b capoverso 2 della legge è sospeso anche per le attività secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettere c–m della legge esercitate per oltre 60 giorni consecutivi.

Art. 8c Adeguamento del premio e del supplemento

1La Divisione assicurazione militare dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) redige ogni anno un riepilogo commentato concernente:

a. i costi determinanti secondo l’articolo 66b capoverso 1 della legge per le ma-

lattie degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo;

b. i costi determinanti secondo l’articolo 66b capoverso 1 della legge per gli

infortuni degli assicurati a titolo facoltativo, compresi i costi per le ricadute e le conseguenze tardive di questi infortuni;

c. il numero di casi di malattia degli assicurati a titolo professionale e degli assi-

curati a titolo facoltativo;

d. il numero di infortuni nonché il numero di ricadute e conseguenze tardive

degli assicurati a titolo facoltativo;

e. le entrate derivanti dai premi per l’assicurazione malattie degli assicurati a

titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo nonché quelle derivanti dai supplementi per l’assicurazione contro gli infortuni degli assicurati a titolo facoltativo;

f. il numero di assicurati che ottiene una riduzione dei premi nonché la somma

delle riduzioni dei premi accordate;

g. il numero di assicurati a titolo professionale e il numero di assicurati a titolo

facoltativo.

3 RS 172.220.111.3

4 Il supplemento di premio potrebbe raggiungere un importo di circa 20 franchi al mese. Cfr. al riguardo anche il numero 4.3 del rapporto esplicativo.