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Consultazione 2017/46: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione militare (OAM); premio d'assicurazione malattie nell'assicurazione militare · 4 pagine

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2I dati secondo il capoverso 1 sono forniti separatamente in base alla situazione effettiva rispettivamente alle valutazioni per l’anno precedente, l’anno in corso e l’anno successivo.

3Il riepilogo commentato contiene anche una valutazione riguardante:

a. l’adeguamento del premio di cui all’articolo 8, per garantire che le entrate raggiungano un grado di copertura dei costi almeno dell’80 per cento; per il calcolo delle entrate concernenti i premi ridotti si prende in considerazione il relativo importo ridotto;

b. l’adeguamento del supplemento secondo l’articolo 8a, per adempiere le prescrizioni relative al calcolo di cui all’articolo 66c capoverso 2 della legge.

4Il riepilogo commentato deve essere presentato all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) entro la fine di maggio.

5Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) propone ogni anno al Consiglio federale i necessari adeguamenti del premio secondo l’articolo 8 e del supplemento di cui all’articolo 8a per l’anno successivo.

Art. 8d Assicurazione facoltativa

1Sono considerati pensionati ai sensi dell’articolo 2 della legge gli assicurati a titolo professionale che sono pensionati regolarmente o anticipatamente.

2La domanda di adesione all’assicurazione facoltativa di base deve essere notificata per scritto all’assicurazione militare nel corso dell’ultimo anno di servizio, ma al più tardi entro due mesi dopo il pensionamento. L’ammissione avviene senza alcuna riserva al momento del pensionamento.

3Il premio annuo degli assicurati a titolo facoltativo è dedotto direttamente dalla rendita di vecchiaia versata dalla cassa pensioni PUBLICA oppure, se l’importo non è sufficiente, dalla rendita dell’assicurazione militare.

4Il recesso dall’assicurazione facoltativa di base è possibile in ogni momento mediante dichiarazione scritta. Il recesso può avere effetto al più presto il mese successivo alla dichiarazione. È esclusa la riammissione.

Art. 34 cpv. 1

1I tribunali arbitrali cantonali secondo l’articolo 27 della legge e i tribunali cantonali delle assicurazioni secondo l’articolo 57 LPGA comunicano le loro decisioni

all’UFSP.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

In nome del Consiglio federale svizzero: