Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/46: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione militare (OAM); premio d'assicurazione malattie nell'assicurazione militare · 5 pagine
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1 Situazione iniziale
Nella sessione primaverile 2017, il Parlamento ha discusso definitivamente il programma di stabilizzazione 2017-2019, contenente anche modifiche della legge sull’assicurazione militare concernenti il finanziamento del premio dell’assicurazione malattie nell’assicurazione militare da parte degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo (assicurati a titolo professionale pensionati).
Attualmente entrambe le categorie versano un premio annuo dell’assicurazione malattie pari al 2,3 per cento dell’importo massimo del guadagno annuo assicurato di 152 276 franchi conformemente all’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza sull’assicurazione militare (OAM). Il premio al momento ammonta a 292 franchi al mese e, per gli assicurati a titolo facoltativo, copre anche le prestazioni in caso di infortunio.
Nonostante l’importo massimo del guadagno annuo assicurato sia stato adeguato regolarmente all’evoluzione dell’indice dei salari nominali e pertanto anche il volume dei premi dell’assicurazione malattie sia cresciuto costantemente, le entrate supplementari legate ai premi non sono riuscite a tenere il passo con l’aumento dei costi. Il deficit a carico della Confederazione è passato da circa 0,8 milioni di franchi nel 2012 a più di 4 milioni di franchi nel 2015.
Con le modifiche legislative adottate si intende evitare un’ulteriore riduzione del grado di copertura dei costi, che nel periodo 2012-2015 è sceso dal 95 all’80 per cento. Il nuovo modello di finanziamento si basa sui costi effettivi ed esige un grado di copertura proveniente dai premi almeno dell’80 per cento. Durante una fase introduttiva di cinque anni, sarà mantenuto questo livello minimo. In seguito il Consiglio federale esaminerà, nell’ambito della fissazione annua dei premi, un eventuale aumento del grado di copertura dei costi al di sopra del minimo legale.
2 Oggetto
Con la modifica dell’OAM viene attuato il nuovo sistema di finanziamento dei premi per gli affiliati a titolo professionale o facoltativo all’assicurazione malattie introdotto dalla modifica di legge. Di conseguenza occorre definire nell’OAM la procedura e le basi per la fissazione annua dei premi da parte del Consiglio federale.
I premi non saranno più riscossi sulla base di una percentuale fissa del guadagno massimo assicurato, ma dovranno coprire almeno l’80 per cento dei costi effettivi. Gli assicurati a titolo professionale e quelli a titolo facoltativo dovranno quindi versare un premio unitario per le prestazioni in caso di malattia. Inoltre, gli affiliati a titolo volontario dovranno corrispondere in aggiunta un supplemento per le prestazioni in caso di infortunio, a copertura del 100 per cento delle relative spese. In caso di infortunio professionale di persone assicurate a titolo professionale, l’assicurazione militare effettua le prestazioni senza incassare premi; per gli infortuni non professionali invece il premio da versare è uguale a quello dovuto dagli altri impiegati della Confederazione.
Con le modifiche all’OAM proposte si definiscono con precisione le basi che la Divisione assicurazione militare dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) deve sottoporre in forma commentata all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ogni anno entro fine maggio, prendendo in considerazione le cifre effettive dell’anno precedente e le stime di spesa attese per l’anno in corso e per quello successivo. Su tali basi il Dipartimento federale dell’interno (DFI) propone ogni anno al Consiglio federale i necessari adeguamenti dei premi per le prestazioni in caso di malattia e del supplemento per le prestazioni in caso di infortunio degli assicurati a titolo facoltativo. Analogamente all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), è previsto che il Consiglio federale decida in merito ai premi a ottobre di ogni anno.