Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive · 9 pagine
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1 Situazione iniziale
Il 28 giugno 2017 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia e le cerchie interessate in merito all’approvazione della Convenzione del Consiglio d’Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (di seguito: «Convenzione»). Dopo la decisione del Consiglio federale, la documentazione relativa alla procedura di consultazione è stata pubblicata sul sito della Cancelleria federale e dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) e i destinatari della consultazione1 sono stati informati.
La procedura di consultazione si è conclusa il 20 ottobre 2017.
2 Osservazioni preliminari
Oltre ai destinatari permanenti della consultazione, sono state invitate a esprimere il loro parere dieci organizzazioni governative e non governative. Complessivamente, sono stati invitati alla consultazione 61 partecipanti, di cui 36 hanno inviato il proprio parere2, mentre tre hanno esplicitamente rinunciato a esprimersi.
I partecipanti alla consultazione sono di norma citati con le rispettive abbreviazioni (cfr. allegato 2). L’ordine in cui sono stati presentati i pareri non rispecchia alcun giudizio di valore in merito ai contenuti ivi espressi.
3 Valutazione del progetto
Pressoché tutti i partecipanti alla consultazione sono favorevoli all’approvazione della Convenzione senza praticamente aggiungere osservazioni. Soltanto l’UDC ha espresso un parere contrario all’approvazione della Convenzione.
4 Risultati nel dettaglio
4.1 Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD e VS
approvano la Convenzione senza alcuna obiezione o richiesta d’integrazione.
ZH si esprime a favore dell’approvazione della Convenzione e coglie l’occasione per esprimere il proprio disappunto per il fatto che i Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna non abbiano aderito al concordato riveduto sulle misure contro la violenza in occasioni di manifestazioni sportive.
ZG è favorevole all’approvazione della Convenzione; tuttavia, chiede che vengano apportate due integrazioni al rapporto esplicativo, ovvero al messaggio che ne risulterà. La prima è correlata all’articolo 5 della Convenzione: per quanto concerne i controlli degli accessi andrebbero menzionati i dispositivi tecnici che consentono d’identificare le persone. In secondo luogo, in merito all’articolo 10 della Convenzione, sarebbe inoltre opportuno indicare le sanzioni che possono essere comminate agli organizzatori di manifestazioni sportive se non rispettano gli oneri imposti dalle autorità.
SO appoggia l’approvazione della Convenzione. In riferimento all’articolo 5 paragrafo 6 della Convenzione, chiede che le imprese di sicurezza private e i loro impiegati siano ben equipaggiati e adeguatamente istruiti. Nel caso in cui il concordato sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati (CPSP)3 non dovesse concretizzarsi, SO ritiene che la Confederazione debba avviare una pertinente discussione con i Cantoni.
GE approva la Convenzione, evidenziando, tuttavia, alcuni punti suscettibili di miglioramento: nel Cantone di Ginevra le autorità di polizia dovrebbero poter influire maggiormente sulla costruzione e
1 Cfr. allegato 1.
2 Cfr. allegato 2.
3 V. sito Internet della CDDGP: www.kkjpd.ch > «Themen»/«Thèmes» > «Private Sicherheitsunternehmen»/«Entreprises de sécurité privées».